Cassazione Penale, Sentenza n. 25300/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del 25/01/2024 (documentazione e apparecchi informatici) relativo ai reati indicati negli artt. 640 e 648ter.1 c.p. e art. 166 D.Lgs. n.58/98. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 253 e 355 c.p.p. per omessa o insufficiente motivazione: il decreto si sarebbe limitato a richiamare le norme incriminatrici senza descrivere le condotte contestate, le coordinate spazio-temporali, la natura dei beni sequestrati né il nesso di pertinenzialità degli stessi con i reati e la specifica finalità probatoria, determinando così nullità del provvedimento e l'impossibilità di valutare la pertinenzialità e la proporzionalità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro del 25/01/2024 (eseguito il 5/2), ordinando il dissequestro e la restituzione dei beni agli aventi diritto e mandando gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Botticelli) secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, una motivazione adeguata che indichi perché i beni sono il corpo del reato o a esso pertinenti e quale concreta finalità probatoria si intende perseguire, modulata in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla natura del bene e al bilanciamento con diritti costituzionalmente protetti. Il mero richiamo degli articoli di legge è insufficiente.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
Richiamato come principio processuale connesso all'adeguata motivazione degli atti autorizzativi; il decreto di sequestro deve contenere motivazione sufficiente per la verifica di pertinenzialità e finalità probatoria.
art. 355 c.p.p.
Rilevato in relazione ai vizi di motivazione; la mancata descrizione dei fatti addebitati implica nullità e impedisce la verifica del nesso di pertinenzialità.
art. 640 c.p. e art. 648ter.1 c.p.
Norme penali indicate come titoli di reato provvisoriamente ipotizzati nel decreto oggetto di sequestro; la Corte richiede che, a fronte di tali contestazioni, il decreto spieghi il rapporto tra beni e fattispecie addebitata.
art. 166 D.Lgs. n.58/1998
Riferimento a specifica norma del diritto societario/mercato finanziario contestata; la motivazione del sequestro doveva chiarire in che modo la documentazione e gli apparecchi informatici fossero rilevanti per l'accertamento delle ipotesi di illecito richiamate.
art. 42 Cost.
Ricordato come parametro costituzionale per il bilanciamento tra intervento penale sui beni e tutela della proprietà; la Corte sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti costituzionali nella motivazione del sequestro.
art. 1 Protocollo Addizionale alla CEDU
Richiamato insieme all'art. 42 Cost. per evidenziare il profilo convenzionale della tutela della proprietà e l'esigenza di proporzionalità e adeguatezza nella misura cautelare reale.
Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli) e successive pronunce
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce l'onere motivazionale del P.M. nel decreto di sequestro probatorio: specificare perché i beni sono corpo del reato o pertinenti e quale finalità probatoria si persegue, tenendo conto della natura del reato e dei beni.
art. 626 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali all'annullamento e alla restituzione dei beni agli aventi diritto.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione concreta che colleghi i beni al reato e chiarisca la finalità probatoria; il mero richiamo delle norme incriminatrici è insufficiente.
- La motivazione va modulata in relazione al tipo di illecito, all'epoca e alle coordinate del fatto ipotizzato nonché alla natura dei beni (es. documenti, dispositivi informatici).
- In mancanza di adeguata motivazione il provvedimento è nullo e può determinare l'annullamento senza rinvio e la restituzione dei beni.
- Il bilanciamento tra esigenza investigativa e diritti fondamentali (proprietà, iniziativa economica, garanzie CEDU) impone che il sequestro sia proporzionato, adeguato e limitato nella portata.
- Per i beni digitali è necessario specificare perché quei dispositivi o dati sono strumentali all'accertamento penale e quali specifiche finalità probatorie si intendono perseguire.
- La difesa può efficacemente censurare la carenza motivazionale richiamando gli artt. 253 e 355 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata; il giudice di merito e il riesame devono valutare la sufficienza motivazionale del decreto.
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