Sentenza n. 3/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 283 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della nota prot. 82439/2025 del 7/3/2025, con la quale il Comune di Rimini ha disposto la revoca della SCIA commerciale intestata al sig. Tescione Cesare per la somministrazione di alimenti e bevande, con divieto di prosecuzione di attività con effetto immediato. 2. di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1. della Determina Dirigenziale n. 1116779/2025 del 3/4/2025 – DET –AMB 2025-2001 depositato in data 7/4/2025 nel giudizio RG. 316/2025 - con la quale l’ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, ha rinnovato, ai sensi della Legge Regionale 7/2004, al Comune di Rimini, la concessione per l’occupazione di un’area del demanio in sponda sinistra del Fiume Marecchia ad uso sportivo – ricreativo senza scopo di lucro, occupata con campi da Baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini; 2. del Disciplinare allegato alla D.D. 1116779/2025, sottoscritto in data 3/4/2025 – nota prot. PG/2025/63550; 3. della Determina Dirigenziale n. 1775 del 7/4/2025 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Rimini richiamata nel provvedimento di cui al sub 1 di data antecedente rispetto al cit. provvedimento; 4. della nota prot. n. 39850/2024 del 18/3/2024, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c., con la quale è stata comunicata l’archiviazione dell’istanza PG/2024/233203 del 23/12/2024 e successive integrazioni PG/2024/233203 del 23/12/2024; PG/2024/233409 del 23/12/2024; PG/2024/234071 del 24/12/2024; PG/2024/234202 del 24/12/2024; e successiva integrazione richiesta in data 24/01/2025 con prot. Arpae PG/2025/14218: PG/2025/16186 del 28/01/2025 per l’ottenimento della concessione in concorrenza dell’area demaniale fluviale posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Rimini (RN), individuata catastalmente al foglio 64 particella 1631/parte ed antistante, ad uso sportivo/ricreativo (stadio baseball) per una superficie complessiva di mq. 37.671,85 a fronte di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT n. 10 del 15/01/2025); 5. di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese le osservazioni rese dal Comune di Rimini con nota registrata al prot. Arpae PG/2025/44193 del 7/3/2025, richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1, nonché la stessa istanza presentata dal Comune di Rimini recante prot. n. PG/2024/210042 del 20/11/2024. PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO della Regione Emilia Romagna, e per essa dall’ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – a pubblicare apposito bando, ai sensi dell’art. 4 della Legge 118/2022 come modificato dall’art. 1 D.L. 16/9/2024 n. 131 conv. L. 16/11/2024 n. 166, per l’affidamento in concessione dell’area demaniale in sponda sinistra del Fiume Marecchia ad uso sportivo – ricreativo, occupata con campi da Baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini e contestualmente, accertare, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L. 118/2022 la proroga tecnica all’occupazione dell’area demaniale e la gestione degli impianti ivi insistenti in favore dell’ASD Rimini Baseball. E PER l’EFFETTO LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ della procedura posta in essere dalla Regione Emilia Romagna e per essa dall’Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – ai sensi della Legge Regionale 7/2004, per la concessione dell’area demaniale posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Rimini (RN), individuata catastalmente al foglio 64 particella 1631/parte ed antistante, ad uso sportivo/ricreativo (stadio baseball) per una superficie complessiva di mq. 37.671,85, posta in essere in violazione della corretta normativa applicabile alle concessioni demaniali, lacuali e fluviali, in quanto la stessa è stata avviata ai sensi dell’art. 18, la cui norma è da considerarsi costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui il concessionario uscente può ottenere un automatico rinnovo della concessione demaniale medesima, per violazione, anche ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, della violazione del principio di parità di trattamento.. quanto al ricorso n. 316 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della nota prot. n. 62569/2025 del 20.2.2025, con la quale il Comune di Rimini ha ordinato all’ASD Rimini Baseball l’immediato rilascio del compendio immobiliare ubicato in Rimini costituito da area censita al Catasto al Foglio 64, particella 1756 di mq. 38.957 di proprietà del demanio idrico dello Stato, avvertendo che il 17.3.2025 si provvederà alla ripresa del compendio immobiliare nel suo complesso in via coattiva con il ricorso, ove necessario, all’ausilio della forza pubblica; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento degli stessi atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti al ricorso rg. 283/2025: quanto al ricorso n.453 del 2025: per l’annullamento degli stessi atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti al ricorso rg. 283/2025:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine comunale di rilascio dell’impianto sportivo, revoca della SCIA commerciale e determinazione ARPAE di rinnovo al Comune della concessione di area del demanio idrico
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti tre ricorsi connessi. L’associazione sportiva ha impugnato l’ordine comunale di rilascio dello Stadio del Baseball, sostenendo il difetto assoluto di attribuzione o l’incompetenza del Comune, l’assenza di poteri comunali durante il procedimento di rinnovo della concessione demaniale, la violazione della disciplina regionale sul demanio idrico, l’erroneità del presupposto della disponibilità comunale dell’impianto, l’assenza di interesse pubblico e il difetto di motivazione. La stessa associazione ha impugnato la determinazione ARPAE che aveva rinnovato al Comune la concessione dell’area demaniale idrica, deducendo la violazione della legge n. 118/2022, del d.l. n. 131/2024 e dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; ha sostenuto che dovesse essere indetta una gara o, in subordine, disposto un affidamento diretto in favore di un’associazione sportiva dilettantistica. Ha inoltre dedotto la violazione della legge regionale n. 7/2004 e l’illegittimità del diritto di insistenza riconosciuto al Comune, nonché l’irragionevolezza della scelta amministrativa. Il titolare dell’attività di somministrazione e l’associazione hanno impugnato la revoca della SCIA commerciale, lamentando la violazione degli artt. 19, 21-quinquies e 21-octies l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione e l’assenza di ponderazione dell’interesse pubblico. Il titolare dell’attività commerciale ha anche impugnato il rinnovo della concessione demaniale al Comune, deducendo il proprio interesse alla prosecuzione della ristorazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’associazione contro l’ordine di rilascio perché la convenzione comunale per l’uso dell’impianto era stata risolta per inadempimento con provvedimento ormai definitivo, essendo il precedente ricorso divenuto improcedibile e l’impugnazione successiva limitata alle spese. L’associazione era quindi occupante sine titulo, priva di legittimazione e interesse a contestare il rilascio, qualificato come autotutela esecutiva diretta al ripristino dell’uso del bene pubblico. I motivi aggiunti contro il rinnovo ARPAE sono stati dichiarati inammissibili per litispendenza, poiché lo stesso provvedimento era stato autonomamente impugnato dalla medesima associazione nel ricorso n. 453/2025. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del titolare dell’attività commerciale contro il rinnovo della concessione, perché estraneo al rapporto concessorio tra amministrazione concedente e Comune e titolare di un interesse meramente riflesso. Per la stessa ragione, e perché la perdita del titolo dell’associazione aveva fatto venir meno il titolo di godimento dei locali, è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la revoca della SCIA commerciale. Quanto al ricorso n. 453/2025, i primi due motivi sono stati dichiarati irricevibili: l’associazione conosceva già, dalla pubblicazione dell’istanza comunale e dalla propria partecipazione alla procedura regionale, la scelta di applicare la legge regionale n. 7/2004 anziché la legge n. 118/2022 e avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente. Gli stessi motivi sono stati ritenuti anche inammissibili per carenza di interesse, poiché la risoluzione definitiva della convenzione avrebbe comunque impedito all’associazione di partecipare utilmente alla procedura, anche in ragione del grave illecito professionale rilevante ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023. Gli ulteriori motivi sono stati respinti nel merito. Il TAR ha distinto il demanio idrico dal demanio marittimo: l’art. 4 l. n. 118/2022 riguarda le concessioni marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive riconducibili all’ambito del demanio marittimo, mentre non si applica alla concessione dell’area del demanio idrico del fiume Marecchia, priva di collegamento con il mare. La concessione in esame è stata ritenuta funzionale alla tutela della funzionalità idraulica e ambientale del bene, non economicamente contendibile e non assimilabile a una concessione di servizio pubblico. La procedura regionale è stata qualificata come lato sensu comparativa, poiché la domanda comunale era stata pubblicata e potevano essere presentate domande concorrenti; l’amministrazione ha motivatamente ritenuto non idonea la proposta dell’associazione rispetto alle esigenze di tutela idraulica, ambientale e conservativa, applicando il diritto di insistenza previsto dall’art. 18 l.r. n. 7/2004 in favore del concessionario pubblico. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disciplina regionale. Le spese sono state poste a carico dell’associazione e del titolare dell’attività commerciale secondo quanto stabilito in dispositivo.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR ha riunito i tre giudizi.
art. 39, comma 2, c.p.c.
Applicabile anche al processo amministrativo, disciplina la litispendenza, ravvisata in presenza di identità di parti, petitum e causa petendi.
art. 19 l. 241/1990
Disciplina la SCIA; la censura relativa alla revoca della SCIA non è stata esaminata nel merito per difetto di legittimazione e interesse.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla revoca e alla necessità di ponderazione dell’interesse pubblico; la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi dell’ordine di rilascio e della revoca della SCIA; il TAR non ha accolto tali censure per ragioni processuali.
art. 4 l. 118/2022
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive
La disposizione è stata ritenuta riferibile alle concessioni riconducibili al demanio marittimo e non alla concessione dell’area appartenente al demanio idrico fluviale non collegato al mare.
art. 1 d.l. 131/2024, convertito dalla l. 166/2024
Non imponeva, nella fattispecie, l’indizione della gara invocata dall’associazione, poiché la concessione riguardava demanio idrico non economicamente contendibile.
artt. 15, 16 e 18 l.r. Emilia-Romagna 7/2004
La disciplina regionale regola le concessioni del demanio idrico, prevede la pubblicazione delle domande concorrenti e riconosce al concessionario richiedente il rinnovo un diritto di insistenza non automatico, subordinato all’assenza di ragioni ostative e alla mancata prevalenza di domande conformi ai criteri di priorità.
art. 98 d.lgs. 36/2023
I principi sui requisiti morali e sul grave illecito professionale possono rilevare anche nell’affidamento di concessioni di beni escluse dall’ambito ordinario del codice, sicché la risoluzione definitiva per inadempimento avrebbe comunque inciso sulla partecipazione dell’associazione a una eventuale procedura competitiva.
art. 822, comma 1, c.c.
Distingue, nell’ambito del demanio necessario, fiumi, torrenti, laghi e acque pubbliche dal lido del mare, dalla spiaggia, dalle rade e dai porti; tale distinzione sorregge la separazione tra demanio idrico e marittimo.
art. 28 cod. nav.
Individua i beni appartenenti al demanio marittimo; la qualificazione come demanio marittimo richiede, secondo il TAR, un collegamento anche saltuario con il mare.
art. 144 d.lgs. 152/2006
Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato
Conferma la natura demaniale delle acque superficiali e sotterranee, nel cui ambito rientra l’area oggetto della concessione idrica.
Massime di principio
- La disciplina speciale sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali finalizzate ad attività turistico-ricreative e sportive non si estende automaticamente a ogni bene posto lungo un corso d’acqua: un’area appartenente al demanio idrico, priva di collegamento anche saltuario con il mare e destinata principalmente alla tutela della funzionalità idraulica e ambientale, resta soggetta alla disciplina propria del demanio idrico.
- Il diritto di insistenza previsto dalla normativa regionale per il rinnovo di una concessione di demanio idrico non opera automaticamente: l’amministrazione deve verificare l’assenza di ragioni ostative di tutela idraulica, ambientale o di pubblico interesse e valutare le eventuali domande concorrenti secondo i criteri di priorità normativamente stabiliti.
- La procedura di rinnovo di una concessione di demanio idrico può assumere carattere lato sensu comparativo mediante pubblicazione della domanda e acquisizione di domande concorrenti, anche quando la disciplina applicabile non imponga una gara aperta secondo il modello previsto per concessioni economicamente contendibili.
- Il soggetto che occupa sine titulo un bene pubblico dopo la definitiva risoluzione del titolo di godimento per inadempimento è privo di legittimazione e interesse a impugnare l’ordine amministrativo di rilascio e non può pretendere di concorrere utilmente all’assegnazione di una nuova concessione sul medesimo bene.
- La litispendenza nel processo amministrativo ricorre quando pendono davanti a giudici appartenenti allo stesso plesso giurisdizionale giudizi identici per parti, petitum e causa petendi; la proposizione di un autonomo ricorso contro lo stesso atto rende inammissibili i motivi aggiunti diretti al medesimo oggetto.
- Il titolare di un rapporto commerciale derivato o di un subaffitto relativo a locali situati in un impianto pubblico non è legittimato a impugnare il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale quando è estraneo al rapporto concessorio principale e vanta soltanto un interesse riflesso alla conservazione del bene.
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