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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36808/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per omissione da parte del giudice dell'udienza preliminare nell'applicare, con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) consistente nella revoca o, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, nella sospensione della patente di guida, conseguente al delitto di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) commesso l'8 giugno 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, anche nella sentenza di applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.), il giudice è obbligato a disporre le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto dalla fattispecie di reato; l'art. 445 c.p.p. non impedisce l'applicazione di tali sanzioni. In particolare, per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. consegue la revoca della patente ovvero, se non ricorrono le circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p. e in base alla sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, la sospensione. Poiché il Tribunale non aveva disposto la revoca o la sospensione, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale omissione e rinviata al Tribunale di Teramo perché decida nuovamente sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, esercitando il suo potere discrezionale nella misura prevista dalla normativa stradale.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Predisponente la figura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte precisa che con tale sentenza il giudice deve comunque irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge che conseguono di diritto al reato oggetto dell'accordo.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Il divieto previsto dall'art. 445 (di pronunciarsi su talune misure) è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca e non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge con la sentenza di patteggiamento.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce l'omicidio stradale; la sua applicazione comporta, a norma del codice della strada, l'imposizione di sanzioni amministrative accessorie relative alla patente di guida.

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Prevede la revoca della patente di guida ovvero, in alcune situazioni e alla luce della giurisprudenza costituzionale, la sospensione; la norma produce effetti automatici in relazione a specifici reati stradali e deve essere applicata anche quando la pena è stata concordata.

  • Sentenza Sezioni Unite, n. 8488 del 27/05/1998 (Bosio)

    il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada"

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio per cui le sanzioni amministrative accessorie conseguenti al reato devono essere disposte anche nella sentenza di applicazione della pena concordata; il giudice determina la misura secondo i parametri del codice della strada.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 19/02/2019

    Ha inciso sull'applicazione della sanzione prevista dall'art. 222 cod. strada, consentendo in taluni casi l'applicazione della sospensione anziché della revoca quando non ricorrano le circostanze aggravanti, influenzando quindi la discrezionalità del giudice nella scelta tra revoca e sospensione.

  • Giurisprudenza di supporto (Sez.4 n.57202/2017; Sez.4 n.27994/2012; Sez.6 n.45687/2008; Sez.4 n.26111/2012)

    Ulteriori pronunce richiamate dalla Corte che confermano il principio secondo cui la sanzione amministrativa accessoria non può essere esclusa dall'accordo tra le parti nel patteggiamento e che la determinazione concreta della sanzione richiede l'esercizio di discrezionalità da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nella procedura di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque disporre le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato: tali sanzioni non possono essere oggetto di rinuncia o accordo tra le parti.
  • Il divieto di cui all'art. 445 c.p.p. non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto dalla fattispecie di reato; il divieto riguarda solo determinate pene accessorie e misure di sicurezza.
  • Quando la normativa prevede alternative (es. revoca o sospensione della patente ex art. 222 cod. strada), il giudice di merito esercita un potere discrezionale per scegliere la misura e determinarne la durata secondo i parametri del codice della strada e la giurisprudenza costituzionale (es. sent. n. 88/2019).
  • L'omissione del giudice nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria nel patteggiamento può essere impugnata in sede di cassazione con esito favorevole al pubblico ministero; la Corte potrà annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e rinviare per un nuovo esame.
  • Il pubblico ministero può ricorrere in cassazione per far valere l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie consequenziali al reato, e la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere obbligatoria tale applicazione.

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