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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 14397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza e sulle movimentazioni dei suoi conti correnti, contestando: la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; l'assenza o invalidità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie; la mancanza di prova dello svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale; l'errata applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e la determinazione della base imponibile; nonché l'utilizzo indistinto di versamenti e prelievi bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione del termine dilatorio era stata dedotta per la prima volta in cassazione e non è rilevabile d'ufficio. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati respinti: l'autorizzazione del Pubblico Ministero era idonea a legittimare l'utilizzo fiscale dei dati emersi dalle indagini penali, e i movimenti bancari potevano costituire presunzione di redditi non dichiarati anche senza una preventiva prova dell'attività esercitata. È stato invece accolto il quinto motivo: per un lavoratore autonomo la presunzione legale relativa ai dati bancari riguarda i versamenti, mentre, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, non si estende automaticamente ai prelievi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, l'accertamento è stato ritenuto legittimo soltanto per i singoli versamenti sui conti correnti. Le spese dei vari gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio a tutela del contraddittorio deve essere contestato tempestivamente dal contribuente nel giudizio contro l'avviso; la relativa violazione non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    I versamenti sui conti correnti possono essere utilizzati come presunzione legale di ricavi o redditi non dichiarati. Il contribuente deve fornire una prova analitica della loro estraneità all'attività imponibile. Per i lavoratori autonomi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione non opera automaticamente per i prelievi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 6-bis

    La contestazione relativa alla necessità dell'autorizzazione del comandante di zona è stata respinta perché, in presenza di indagini penali, l'autorizzazione del Pubblico Ministero legittima l'utilizzazione fiscale degli elementi acquisiti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 49

    Le norme consentono la ricostruzione induttiva del reddito in presenza di omessa dichiarazione e di elementi presuntivi, tra cui i dati delle movimentazioni bancarie.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55

    Le regole sulle indagini finanziarie e sull'accertamento induttivo in materia IVA sono state richiamate a sostegno dell'utilizzabilità dei dati bancari e della ricostruzione presuntiva delle operazioni imponibili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 6 e 8

    Le disposizioni individuano i presupposti e le categorie dei redditi imponibili; nel caso concreto la loro applicazione è stata corretta soltanto quanto all'utilizzo dei versamenti bancari, non dei prelievi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    Ha escluso, per i lavoratori autonomi e professionisti, l'automatica equiparazione tra versamenti e prelievi bancari ai fini della presunzione di maggior reddito.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie possono fondare un accertamento presuntivo anche se l'Amministrazione non dimostra preliminarmente in modo autonomo l'esistenza dell'attività professionale o imprenditoriale, purché i dati siano stati acquisiti legittimamente.
  • Per un professionista o lavoratore autonomo, i versamenti bancari non giustificati sono presumibilmente ricavi o compensi imponibili; spetta al contribuente dimostrarne analiticamente l'estraneità fiscale.
  • Per i lavoratori autonomi, i prelievi bancari non possono essere automaticamente considerati compensi non dichiarati: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi specifici.
  • Le eccezioni relative a vizi procedurali dell'accertamento, come la violazione del termine dilatorio, devono essere sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Gli elementi emersi da indagini penali possono essere utilizzati in ambito tributario quando siano trasmessi legittimamente dall'autorità giudiziaria e presentino rilevanza fiscale.
  • In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo, ma la ricostruzione della base imponibile deve rispettare i limiti delle presunzioni applicabili alla specifica categoria reddituale.

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