Sentenza del 24/01/2019 n. 1954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo alle annualità 2005-2010, contestando, tra l'altro, la validità della costituzione tardiva della concessionaria, la tassabilità dei rifiuti industriali prodotti, la legittimità delle delibere tariffarie comunali, il mancato rispetto del principio "chi inquina paga", l'omessa considerazione dello smaltimento autonomo dei rifiuti e l'effetto di una precedente sentenza relativa all'annualità 2004. Ha inoltre sostenuto che il giudice tributario potesse disapplicare incidentalmente le delibere comunali illegittime senza necessità di una loro preventiva impugnazione davanti al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo validamente utilizzabili le difese della concessionaria nonostante la costituzione tardiva e affermando che i rifiuti prodotti dall'attività della società potevano essere assimilati ai rifiuti urbani mediante regolamento comunale. Ha invece accolto il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo. In particolare, ha stabilito che il giudice tributario doveva esaminare nel merito la legittimità delle delibere tariffarie e poteva disapplicarle incidentalmente, anche senza previa impugnazione amministrativa. Doveva inoltre verificare concretamente lo smaltimento dei rifiuti effettuato dalla società e l'eventuale riduzione della TARSU, senza limitarsi a richiamare precedenti accertamenti ormai definitivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La Corte ha ritenuto fondate le censure relative all'omessa pronuncia su diversi profili sostanziali, ma non quella concernente la costituzione tardiva della resistente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e alla nullità della sentenza o del procedimento.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
La costituzione della parte resistente nel processo tributario deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso. La tardività comporta la decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non impedisce di contestare i fatti, le norme invocate o di produrre documenti, quando tali attività difensive non siano soggette a decadenza.
Art. 24 e art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992
Consentono, nei limiti processuali previsti, la produzione di documenti e lo svolgimento delle difese nel giudizio tributario.
Art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992
Attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione, senza necessità di una previa impugnazione davanti al giudice amministrativo, salvo il limite del giudicato amministrativo diretto.
Art. 21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 22/1997
Dopo il venir meno dell'assimilazione automatica prevista dalla legge, riconosce ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività economiche, secondo le previsioni del regolamento comunale.
Art. 17, comma 3, della L. n. 128/1998
Ha abrogato l'assimilazione ope legis prevista dall'art. 39 della L. n. 146/1994, rendendo decisive, dal 1997, le disposizioni dei regolamenti comunali sull'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche.
Art. 5 dell'Allegato E alla L. n. 2248/1865
Esprime il principio generale secondo cui il giudice ordinario, e nel caso specifico il giudice tributario, può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo quando tale illegittimità rilevi incidentalmente nella controversia.
Principio europeo del "chi inquina paga"
La società lo ha invocato per contestare la sproporzione della tariffa rispetto alla quantità e alla natura dei rifiuti prodotti. La Corte ha stabilito che il relativo profilo doveva essere esaminato nel merito dal giudice di rinvio, insieme alla legittimità della delibera tariffaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata impugnazione diretta di una delibera comunale davanti al giudice amministrativo non impedisce al contribuente di contestarne la legittimità nel ricorso contro l'atto impositivo. Il giudice tributario deve valutarla incidentalmente e, se illegittima, disapplicarla.
- La tardiva costituzione dell'ente o del concessionario determina decadenze processuali specifiche, ma non elimina necessariamente la possibilità di contestare i fatti, discutere l'applicazione delle norme o produrre documenti, se si tratta di difese non soggette a decadenza.
- Per i rifiuti prodotti da attività economiche, la loro origine industriale non basta a escludere la TARSU. Occorre verificare il regolamento comunale applicabile e se i rifiuti siano stati validamente assimilati a quelli urbani.
- Lo smaltimento autonomo o tramite imprese specializzate non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla TARSU. Può però giustificare una riduzione della tariffa, se previsto dalla disciplina applicabile e adeguatamente provato.
- La riduzione per smaltimento autonomo incide sulla tariffa applicabile e non necessariamente sulla superficie tassabile. La superficie già definitivamente accertata non impedisce quindi di discutere la misura del tributo.
- Una sentenza relativa a un'annualità diversa non produce normalmente giudicato esterno sull'annualità successiva, ma può avere valore probatorio come elemento indicativo di una prassi di smaltimento costante, se corroborata da contratti, formulari, bolle e altra documentazione.
- Il giudice non può respingere le contestazioni limitandosi a richiamare precedenti accertamenti o la mancata impugnazione di atti presupposti, quando il contribuente abbia dedotto e documentato fatti nuovi o annualmente variabili.
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