Cassazione Penale, Sentenza n. 30176/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (Sez. dist. Taranto) che aveva riformato il Tribunale confermando la condanna per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 4 c.p.) in relazione a un incidente stradale del 4 giugno 2014. Il ricorrente deduceva, in particolare, violazione di norme di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. e) e art. 546 c.p.p.), carenza di valutazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria peritale (compreso il mancato esame dei dati della 'scatola nera'), omissione di valutazione delle prove orali e documentali favorevoli, profili relativi all'elemento soggettivo del reato, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e censura del trattamento sanzionatorio e della negata sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate o aspecifiche le doglianze relative alla valutazione delle consulenze tecniche e delle prove, rilevando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla base di dati oggettivi (posizione finale dei veicoli, danni, angoli d'urto, calcoli di velocità: Opel Corsa 74,47 km/h vs Mini Cooper 39,50 km/h) e che non sussisteva obbligo di rinnovare la perizia quando la decisione si fonda su elementi sufficienti. Ha inoltre respinto le doglianze sulla tardività della richiesta di esclusione della parte civile, confermando la legittimità dell'operato del Tribunale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido con Unipol Assicurazioni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale che punisce l'omicidio colposo aggravato; la Corte ha ritenuto provata la colpa di guida per violazioni delle norme di prudenza e del codice della strada, in particolare la violazione del limite di velocità e dell'art. 143 C.d.S.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
artt. 140, comma 1; 141 commi 1,2,3; 142 comma 5; 143 commi 1 e 3
Norme sulla circolazione e comportamento dei conducenti ritenute violate dall'imputato e rilevanti per la valutazione della colpa e della prevedibilità/prevenibilità dell'evento.
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento di censura in cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze in gran parte aspecifiche o infondate e quindi non meritevoli di accoglimento.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'accertamento dei fatti; la Corte ha ritenuto che l'appello avesse già trattato le stesse doglianze e che la Cassazione non potesse perciò rilevarle in mancanza di specificità.
art. 603 cod. proc. pen.
riferimento alla rinnovazione del dibattimento
Norma che rende possibile, in casi specifici, la rinnovazione del dibattimento in appello; la Corte ha richiamato che la rinnovazione è atto straordinario e che il giudice di appello deve motivarne l'uso se la dispone.
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto giurisprudenziale delle Sezioni Unite Pavan: l'omessa rinnovazione della perizia in appello può, in determinate ipotesi, determinare profili di nullità o vizio di motivazione se la prova negata poteva determinare esito diverso.
art. 520 cod. proc. pen. (codice 1930)
Richiamato a titolo storico per spiegare i poteri istruttori dell'appello nel sistema previgente; la Cassazione usa il raffronto per inquadrare la disciplina attuale.
art. 75 cod. proc. pen.
Regola la sospensione del processo civile per la pendenza del processo penale quando la parte civile si è già costituita in sede penale; la Corte ha ritenuto che l'azione civile proposta successivamente non potesse proseguire.
artt. 79, 80, 484, 491 cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di esclusione della parte civile e termini per proporre l'istanza; la Corte ha ritenuto tardiva la domanda di esclusione proposta oltre i termini procedurali.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'introduzione di perizie o pareri tramite memoria; la Corte ha considerato legittimo l'uso di perizie depositate in memoria se valutate nel complesso dell'istruttoria, salvo specifiche ipotesi di illegittimità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la scelta del giudice di merito nella quantificazione della pena è riservata e richiede motivazione dettagliata solo se la pena è prossima al massimo edittale o sensibilmente alta.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello ordinario l'assunzione di nuove prove o la rinnovazione del dibattimento è eccezionale: il giudice di appello deve esplicitare le ragioni se intende disporla, ma non è obbligato a rinnovarla quando ritiene sufficienti gli elementi già acquisiti.
- La rivalutazione di perizie in forma cartolare da parte del giudice d'appello è ammessa; l'omessa rinnovazione della prova peritale può costituire vizio solo se la prova negata, valutata nel suo possibile effetto decisivo, avrebbe potuto determinare esito differente.
- Le censure di cassazione relative a difetti di motivazione o omissioni probatorie devono essere specifiche e confrontarsi con il provvedimento impugnato: ripetute argomentazioni già svolte in primo e secondo grado, senza precisare in cosa la motivazione sia insufficiente, sono dichiarate aspecifiche e inammissibili.
- Nelle ricostruzioni di incidenti stradali i dati oggettivi (posizione finale dei veicoli, danni, angoli d'urto, tracce) hanno rilievo decisivo e la mancata acquisizione di dati supplementari (es. scatola nera) va specificamente motivata nella sua presunta incidenza sul risultato probatorio.
- La richiesta di esclusione della parte civile è soggetta a termini processuali rigorosi: se proposta tardivamente, dopo l'apertura del dibattimento, è normalmente inammissibile.
- La determinazione della pena rimane largamente discrezionale del giudice di merito; la motivazione dettagliata sui criteri di scelta è richiesta soprattutto se la pena inflitta è prossima al massimo edittale o particolarmente gravosa.
- Per mettere in discussione una perizia tecnica occorrono critiche tecniche circostanziate e non mere ipotesi esplorative; l'onere difensivo è di indicare puntualmente come e perché i dati alternativi possano rovesciare il convincimento probatorio.
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