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Sentenza

Sentenza n. 7769/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento n. D/7155/2025 emesso dall'Ambasciata d'Italia in New Delhi il giorno 10.11.2025, notificato al ricorrente in pari data, con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per "lavoro subordinato"; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202601557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, a seguito di un procedimento di riesame in autotutela, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto, determinando il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio sopravvenuto del visto ha integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza, considerato che il rilascio del visto è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta per effetto di un provvedimento o comportamento sopravvenuto dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo attuale l'interesse alla decisione di merito non più necessario.
  • Quando il soddisfacimento della pretesa interviene soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, previo avviso alle parti, la sopravvenienza decisiva consente di definire la controversia senza ulteriore istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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