Ordinanza n. 55/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Questore di Arezzo del 06.11.2025 notificato in data 15.11.2025 di respingimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Arezzo di respingimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Arezzo del 6 novembre 2025, notificato il 15 novembre 2025, con il quale è stato respinto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La domanda di rinnovo era stata presentata il 6 ottobre 2025. Dalla certificazione dell'Università di Pisa risultava che la ricorrente era stata immatricolata il 27 febbraio 2025 per l'anno accademico 2024/2025 ed era iscritta al secondo anno per l'anno accademico 2025/2026. La questione cautelare riguardava quindi il mancato raggiungimento del requisito di profitto richiesto per il rinnovo del titolo di soggiorno: secondo il giudice, la ricorrente avrebbe dovuto sostenere due esami, ma non ha provato di averlo fatto. Il superamento di un solo esame dopo l'emanazione del provvedimento impugnato è stato ritenuto irrilevante.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La valutazione è stata fondata sulla mancanza di prova del sostenimento dei due esami necessari, alla luce dell'iscrizione della ricorrente al secondo anno del corso universitario. Il giudice ha inoltre escluso la rilevanza del superamento di un solo esame avvenuto successivamente all'adozione del decreto impugnato, non potendo tale circostanza successiva incidere, ai fini cautelari, sulla legittimità del provvedimento già adottato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice l'ha respinta in ragione dell'assenza di adeguata prova del requisito di profitto rilevante per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo studente straniero deve dimostrare il raggiungimento del requisito di profitto richiesto in relazione all'anno di corso frequentato; quando risulta iscritto al secondo anno, il mancato sostenimento o la mancata prova di due esami impedisce il riconoscimento del requisito in sede cautelare.
- Il superamento di un esame successivamente all'adozione del provvedimento di diniego del rinnovo non è rilevante per valutare la legittimità dell'atto impugnato, se il requisito doveva essere verificato anteriormente e non risultava allora comprovato.
Come è indicizzato
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