Ordinanza n. 806/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Pavia, notificato in data 26 marzo 2026, recante revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- in data 1° ottobre 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per valutazione della pericolosità del titolare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Pavia notificato il 26 marzo 2026, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2013 ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso contestava il provvedimento e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nella fase cautelare il ricorrente non ha ottenuto la sospensione perché il giudice ha rilevato, a un sommario esame, l'assenza di elementi di fondatezza, essendo la revoca basata su una concreta valutazione della pericolosità del soggetto, condannato definitivamente a undici anni di reclusione per reato continuato di violenza sessuale nei confronti di una minore di età inferiore ai dieci anni. Sul piano processuale, il TAR ha inoltre rilevato che è stata depositata una copia del ricorso priva di sottoscrizione e che non è stato depositato il duplicato informatico, in formato eml, dei file di notifica. È stata invece depositata una copia per immagine dell'email PEC, dalla quale non era possibile verificare né il contenuto della notifica né l'identità dei file notificati rispetto a quelli depositati. Il giudice ha ritenuto che tale copia per immagine, non costituendo duplicato informatico, necessitasse dell'attestazione di conformità all'originale e che il potere di asseverazione non fosse correttamente esercitabile senza i codici hash dei file allegati alla notifica originale.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che, nella fase sommaria, il ricorso non fosse assistito da elementi di fondatezza, poiché la revoca del permesso risultava fondata su una concreta valutazione della pericolosità del ricorrente, derivante da una condanna definitiva a undici anni di reclusione per violenza sessuale continuata ai danni di una minore infra-decenne. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il giudice non ha definito il merito del ricorso: ha ordinato alla parte ricorrente di depositare entro trenta giorni, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 52 c.p.a., il duplicato informatico in formato eml dei file di notifica del ricorso, così da consentire la verifica della regolarità del deposito e dell'ammissibilità della domanda nel merito. L'ordinanza dispone quindi un incombente di regolarizzazione documentale, senza anticipare una decisione definitiva sull'ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento della Questura per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR; la domanda di sospensione è stata respinta per assenza di elementi di fondatezza rilevati nel sommario esame.
art. 1 CAD
Rileva per qualificare il duplicato informatico e distinguere tale documento dalla copia per immagine della prova della notifica.
Allegato 2 d.P.C.S. 28 luglio 2021
Contiene le specifiche tecniche sui depositi nel processo amministrativo telematico, che il deposito effettuato dalla parte ricorrente non ha rispettato.
art. 52 c.p.a.
Il mancato deposito dei documenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni comporterà la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione del provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere respinta quando, a un sommario esame, la revoca risulti fondata su una concreta valutazione della pericolosità del titolare, desunta anche da una condanna definitiva particolarmente grave.
- Nel processo amministrativo telematico, la copia per immagine dell'email PEC contenente la prova della notifica non equivale al duplicato informatico dei file notificati; quando non consente di verificare il contenuto della notifica e l'identità dei file notificati rispetto a quelli depositati, il giudice può ordinare la produzione dei duplicati informatici originali.
- La copia per immagine della prova della notifica, se non è un duplicato informatico ai sensi dell'art. 1 CAD, necessita dell'attestazione di conformità all'originale; l'asseverazione deve tuttavia consentire l'effettiva verifica dell'identità dei documenti, anche mediante i codici hash dei file allegati alla notifica originale.
- L'ordine giudiziale di regolarizzazione della documentazione relativa alla notifica, impartito con termine perentorio, può prevedere che il mancato adempimento comporti l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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