Sentenza del 07/07/2015 n. 6170 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Materiale probatorio - Scambio di informazioni - Prove presuntive - Utilizzabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rilevanza e l'utilizzabilità, nel processo tributario, del materiale probatorio acquisito dalla Guardia di Finanza attraverso i canali informativi previsti per la collaborazione tra Stati membri. La censura riguardava, in particolare, la possibilità di fondare l'accertamento su informazioni provenienti da autorità fiscali estere e su elementi presuntivi, anziché esclusivamente su documentazione acquisita direttamente dall'Amministrazione finanziaria italiana.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. È stato affermato che le informazioni ricevute dalla Guardia di Finanza mediante i canali di cooperazione e scambio informativo tra Stati membri sono rilevanti ai fini fiscali e possono essere utilizzate nel processo tributario. Il giudizio tributario, caratterizzato prevalentemente dall'istruttoria documentale, ammette anche l'impiego di prove presuntive, purché idonee a sostenere la ricostruzione dell'Amministrazione secondo i criteri applicabili.
Norme richiamate
Norme sulla cooperazione amministrativa e sullo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri dell'Unione europea
Le informazioni ottenute attraverso i canali ufficiali di collaborazione internazionale sono considerate rilevanti ai fini fiscali e possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria nel procedimento e nel processo tributario.
Principi del processo tributario in materia di prova documentale e prova presuntiva
Il processo tributario è fondato principalmente sull'esame della documentazione, ma consente anche l'utilizzo di presunzioni e di elementi indiziari, quando questi siano valutabili e idonei a sostenere la pretesa fiscale.
Massime di principio
- Le informazioni fiscali trasmesse da autorità estere tramite canali ufficiali di cooperazione non sono inutilizzabili solo perché provengono dall'estero: possono costituire materiale probatorio nel processo tributario.
- La provenienza indiretta dell'informazione non ne determina automaticamente l'invalidità; occorre verificare che sia stata acquisita attraverso procedure di collaborazione previste dalla legge e che sia sufficientemente attendibile.
- Nel processo tributario l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni ed elementi indiziari, non essendo sempre necessaria una prova documentale diretta di ogni singolo fatto.
- Il contribuente che contesta tali elementi deve concentrarsi su eventuali irregolarità dell'acquisizione, inattendibilità concreta delle informazioni, contraddittorietà degli indizi o insufficienza dei requisiti della presunzione, anziché limitarsi a contestarne l'origine estera.
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