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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11662/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società concessionaria della riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario complessivo derivante da un avviso di rettifica e liquidazione, mediante due domande: una tempestiva, riferita a una cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo ordinario per una quota degli importi accertati, e una tardiva, riferita a un’altra cartella conseguente a iscrizione a ruolo straordinario per l’intero credito residuo. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda tardiva; il tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva ammesso solo una somma minima e aveva ritenuto che la domanda tardiva duplicasse quella tempestiva, con identità di petitum e causa petendi, e che pertanto operasse una preclusione da giudicato endofallimentare. Con il ricorso per cassazione la concessionaria deduceva: 1) violazione degli artt. 15 e 15-bis d.P.R. 602/1973, sostenendo che il credito della cartella tardiva fosse solo parzialmente duplicato, perché la prima domanda riguardava solo una quota del tributo e la seconda il residuo, poi in parte sgravato; 2) nullità per mancata integrazione del contraddittorio, assumendo necessaria la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate quale titolare del credito; 3) erroneità della condanna alle spese, perché l’agente della riscossione non sarebbe titolare del credito e avrebbe agito per vincolo funzionale, dovendosi compensare le spese almeno in ragione dell’accoglimento parziale dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale aveva fondato il rigetto sulla duplicazione della pretesa e sulla preclusione endofallimentare, oltre che sull’ulteriore autonoma ragione secondo cui, ai fini dell’ammissione con riserva dell’intero credito, non era necessaria l’emissione della cartella; tale seconda ratio non era stata censurata. Il secondo motivo è stato respinto perché l’Agenzia delle Entrate non era litisconsorte necessaria: la chiamata dell’ente creditore, prevista dall’art. 39 d.lgs. 112/1999, è facoltativa e rimessa al giudice, non trattandosi di lite promossa contro il concessionario nei soli limiti della regolarità degli atti esecutivi. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la condanna alle spese segue il principio di causalità e l’agente della riscossione, rimasto quasi integralmente soccombente, poteva esserne gravato; inoltre la censura sulla liquidazione delle spese era generica e non specificava analiticamente le voci asseritamente errate. È stata inoltre disposta la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità, ma il ricorso è respinto/inammissibile perché non coglie le rationes decidendi e perché la censura sulle spese è generica.

  • art. 15 d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell’iscrizione a ruolo ordinario nelle more del giudizio tributario.

  • art. 15-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per giustificare il ruolo straordinario e la riscossione anticipata del credito tributario.

  • art. 11 d.P.R. 602/1973

    evocato dal tribunale per affermare che, ai fini dell’ammissione con riserva dell’intero credito, l’agente avrebbe potuto chiedere l’insinuazione senza attendere l’emissione della cartella.

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    la chiamata in causa dell’ente creditore nelle liti contro il concessionario è ricondotta a facoltà discrezionale del giudice e non a litisconsorzio necessario.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato per individuare il giudizio di opposizione allo stato passivo e la causalità della soccombenza nella lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come base del potere discrezionale del giudice di compensare in tutto o in parte le spese in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    1° co. quater e 1° co. bis

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata critica di una sola ratio sufficiente a sorreggere il dispositivo rende inutile l’esame delle ulteriori doglianze.
  • La pretesa creditoria non è frazionabile in due distinte domande di ammissione al passivo quando la seconda riproduce la medesima causa petendi e il medesimo petitum della prima, mutando soltanto l’importo richiesto; in tale ipotesi può operare una preclusione endofallimentare.
  • Nelle liti che coinvolgono il concessionario della riscossione, la chiamata in causa dell’ente creditore non integra un litisconsorzio necessario, ma è una facoltà rimessa al giudice, salvo specifiche previsioni diverse.
  • La condanna alle spese segue il principio di causalità: può essere posta a carico del concessionario della riscossione che abbia dato causa alla lite o al suo protrarsi, anche se l’illegittimità della pretesa dipende dall’ente impositore.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica in modo analitico le singole voci e gli importi ritenuti erroneamente liquidati; non basta un generico richiamo al valore della causa o al tariffario applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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