Cassazione Civile, Ordinanza n. 11662/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società concessionaria della riscossione aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario complessivo derivante da un avviso di rettifica e liquidazione, mediante due domande: una tempestiva, riferita a una cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo ordinario per una quota degli importi accertati, e una tardiva, riferita a un’altra cartella conseguente a iscrizione a ruolo straordinario per l’intero credito residuo. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda tardiva; il tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva ammesso solo una somma minima e aveva ritenuto che la domanda tardiva duplicasse quella tempestiva, con identità di petitum e causa petendi, e che pertanto operasse una preclusione da giudicato endofallimentare. Con il ricorso per cassazione la concessionaria deduceva: 1) violazione degli artt. 15 e 15-bis d.P.R. 602/1973, sostenendo che il credito della cartella tardiva fosse solo parzialmente duplicato, perché la prima domanda riguardava solo una quota del tributo e la seconda il residuo, poi in parte sgravato; 2) nullità per mancata integrazione del contraddittorio, assumendo necessaria la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate quale titolare del credito; 3) erroneità della condanna alle spese, perché l’agente della riscossione non sarebbe titolare del credito e avrebbe agito per vincolo funzionale, dovendosi compensare le spese almeno in ragione dell’accoglimento parziale dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale aveva fondato il rigetto sulla duplicazione della pretesa e sulla preclusione endofallimentare, oltre che sull’ulteriore autonoma ragione secondo cui, ai fini dell’ammissione con riserva dell’intero credito, non era necessaria l’emissione della cartella; tale seconda ratio non era stata censurata. Il secondo motivo è stato respinto perché l’Agenzia delle Entrate non era litisconsorte necessaria: la chiamata dell’ente creditore, prevista dall’art. 39 d.lgs. 112/1999, è facoltativa e rimessa al giudice, non trattandosi di lite promossa contro il concessionario nei soli limiti della regolarità degli atti esecutivi. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la condanna alle spese segue il principio di causalità e l’agente della riscossione, rimasto quasi integralmente soccombente, poteva esserne gravato; inoltre la censura sulla liquidazione delle spese era generica e non specificava analiticamente le voci asseritamente errate. È stata inoltre disposta la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità, ma il ricorso è respinto/inammissibile perché non coglie le rationes decidendi e perché la censura sulle spese è generica.
art. 15 d.P.R. 602/1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell’iscrizione a ruolo ordinario nelle more del giudizio tributario.
art. 15-bis d.P.R. 602/1973
richiamato dalla ricorrente per giustificare il ruolo straordinario e la riscossione anticipata del credito tributario.
art. 11 d.P.R. 602/1973
evocato dal tribunale per affermare che, ai fini dell’ammissione con riserva dell’intero credito, l’agente avrebbe potuto chiedere l’insinuazione senza attendere l’emissione della cartella.
art. 39 d.lgs. 112/1999
la chiamata in causa dell’ente creditore nelle liti contro il concessionario è ricondotta a facoltà discrezionale del giudice e non a litisconsorzio necessario.
art. 98 l.fall.
richiamato per individuare il giudizio di opposizione allo stato passivo e la causalità della soccombenza nella lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato come base del potere discrezionale del giudice di compensare in tutto o in parte le spese in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi.
art. 13 d.P.R. 115/2002
1° co. quater e 1° co. bis
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata critica di una sola ratio sufficiente a sorreggere il dispositivo rende inutile l’esame delle ulteriori doglianze.
- La pretesa creditoria non è frazionabile in due distinte domande di ammissione al passivo quando la seconda riproduce la medesima causa petendi e il medesimo petitum della prima, mutando soltanto l’importo richiesto; in tale ipotesi può operare una preclusione endofallimentare.
- Nelle liti che coinvolgono il concessionario della riscossione, la chiamata in causa dell’ente creditore non integra un litisconsorzio necessario, ma è una facoltà rimessa al giudice, salvo specifiche previsioni diverse.
- La condanna alle spese segue il principio di causalità: può essere posta a carico del concessionario della riscossione che abbia dato causa alla lite o al suo protrarsi, anche se l’illegittimità della pretesa dipende dall’ente impositore.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica in modo analitico le singole voci e gli importi ritenuti erroneamente liquidati; non basta un generico richiamo al valore della causa o al tariffario applicabile.
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