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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21474/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la restituzione della somma di € 8.371.950,57 confiscata: sostenevano l'illegittimità della confisca disposta dal Tribunale di Bergamo (poi confermata in grado di merito e quindi annullata senza rinvio dalla Cassazione per prescrizione) per due ordini di motivi principali. Primo, la confisca sarebbe stata pronunciata da giudice incompetente funzionalmente; secondo, la confisca - avente natura di sanzione penale se qualificata come confisca per equivalente - non poteva essere mantenuta dopo la prescrizione dei reati. Inoltre si contestava l'applicazione dell'art. 578-bis cod.proc.pen. (che consente il mantenimento della confisca in caso di estinzione del reato in certe ipotesi) per presunta inapplicabilità retroattiva ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. I fatti di rilievo: il Tribunale di Bergamo aveva originariamente disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e successivamente, su istanza, aveva autorizzato la sostituzione dei beni con una somma di denaro versata da Inteuro S.A.; la questione centrale era se tale sostituzione avesse trasformato la natura della confisca in "diretta" (sul profitto) o se si trattasse di confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mazzoleni per carenza di interesse (la somma confiscata risultava di diritto spettare a Inteuro S.A., non a Mazzoleni). Quanto al ricorso proposto da Inteuro S.A., la Cassazione lo ha rigettato nel merito. Il giudice ha ritenuto che, per effetto della volontaria sostituzione dei beni con denaro versato dalla società, il vincolo ha assunto natura di confisca diretta sul profitto del reato e non di confisca per equivalente con funzione sanzionatoria. La confisca diretta del profitto del reato è mantenibile anche in presenza di declaratoria di prescrizione, in quanto l'art. 578-bis cod.proc.pen. si applica alle "altre disposizioni di legge" e alle diverse forme di confisca (interpretazione confermata dalle Sezioni Unite), mentre la norma non è applicabile in modo retroattivo alle forme di confisca che hanno natura sostanziale/sanzionatoria (confisca per equivalente). La Corte ha inoltre ritenuto superflua la censura sull'incompetenza funzionale del Tribunale di Bergamo, in quanto dalla motivazione della sentenza di annullamento della Cassazione risultava che l'annullamento era dovuto alla prescrizione e non all'incompetenza. Conseguentemente: rigetto del ricorso di Inteuro S.A.; inammissibilità del ricorso di Mazzoleni; condanna alle spese in capo ai ricorrenti e condanna di Mazzoleni al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen. (e art. 240-bis richiamato dalla giurisprudenza)

    richiamato nel contesto delle confische speciali; la Corte ha considerato le disposizioni sul profitto e le diverse forme di confisca per inquadrarle nella disciplina dell'art. 578-bis

  • art. 322-ter cod. pen.

    tra le "altre disposizioni di legge" richiamate dall'art. 578-bis; le Sezioni Unite hanno considerato legittimo includere tali confische nella disciplina del mantenimento in caso di prescrizione

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    richiamato dai ricorrenti come vizio di motivazione e violazione di legge; la Cassazione ha ritenuto le censure infondate o inammissibili per mancanza di interesse

  • art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.

    richiamato dalle parti in relazione all'interpretazione del dispositivo rispetto alla motivazione della sentenza annullata; la Corte ha affermato che il dispositivo prevale sulla motivazione e che la Cassazione aveva annullato per prescrizione, non per incompetenza

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    norma che consente, in specifiche ipotesi, il mantenimento della confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina alla confisca diretta del profitto (anche prevista da norme speciali) e ha confermato che, per le confische con componente sanzionatoria (es. confisca per equivalente), la disposizione ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma tributaria di riferimento per la confisca nei reati tributari: la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 578-bis possa valere anche per le confische previste da tale norma, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    richiede l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso di Mazzoleni che non risultava titolare del diritto alla restituzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Per avere interesse a impugnare un provvedimento di restituzione/dissequestro è necessario essere il soggetto titolare del diritto materiale alla restituzione; un mero interesse di fatto non è sufficiente.
  • La sostituzione volontaria dei beni sequestrati con una somma di denaro può mutare la natura del vincolo: da sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a confisca diretta sul profitto, con conseguenze giuridiche differenti.
  • La confisca diretta del profitto (che colpisce il vantaggio immediato derivante dal reato) può essere mantenuta anche dopo la declaratoria di prescrizione del reato se ricorrono le condizioni previste dall'art. 578-bis e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L'art. 578-bis cod. proc. pen. non è applicabile retroattivamente alle forme di confisca che hanno natura sostanziale e sanzionatoria (es. confisca per equivalente disposta prima dell'entrata in vigore della norma); va invece applicata, secondo le Sezioni Unite, anche alle "altre disposizioni di legge" che prevedono confische non meramente sanzionatorie.
  • Quando vi sia contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza di annullamento, il dispositivo prevale; bisogna verificare attentamente se l'annullamento è dipeso da prescrizione o da incompetenza, perché le conseguenze processuali e la possibilità di mantenere la confisca possono differire.
  • Le questioni di competenza funzionale possono essere valutate incidentalmente; se la Corte di legittimità ha annullato per prescrizione in modo espresso nel dispositivo, le censure di incompetenza possono risultare irrilevanti rispetto all'effetto concreto (mantenimento della confisca).

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