Sentenza n. 4253/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 02/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 2 ottobre 2025, volta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a fissare l'appuntamento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Tale attività ha integrato il soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato, in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a., per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009
Indicato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., anche se l'attività amministrativa interviene dopo la proposizione del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia posto in essere un'attività idonea a soddisfare concretamente la specifica pretesa dedotta, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, avuto riguardo al tempo intercorso tra l'istanza e la proposizione del ricorso, nonché al comportamento dell'amministrazione, questa si sia attivata entro un termine ragionevole; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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