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Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 142/2024, pubblicata il 13/03/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento, RG n. 37/2024;

Giustizia amministrativa202500932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente e il pagamento delle somme arretrate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 142/2024, con la quale era stato accertato il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità pregresse, oltre interessi. Ha chiesto anche, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, poiché al ricorso era stata allegata un'attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte di Appello di Firenze, anziché il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Il certificato corretto è stato depositato soltanto il 7 gennaio 2025, oltre il termine perentorio dimidiato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nell'azione di ottemperanza relativa a un provvedimento del giudice ordinario, incomba sul ricorrente l'onere di depositare la prova del passaggio in giudicato della sentenza, mediante il certificato previsto dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. L'attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte di Appello non era sufficiente, anche perché dichiarava espressamente che spettava al Tribunale che aveva emesso la sentenza verificare i termini e la regolarità delle notifiche ai fini della certificazione del passaggio in giudicato. Il successivo deposito del certificato del Tribunale di Arezzo è stato considerato tardivo, essendo avvenuto oltre il termine perentorio dimidiato applicabile al giudizio di ottemperanza. Non sono state esaminate nel merito le richieste di esecuzione, di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Per l'ottemperanza di provvedimenti del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova del passaggio in giudicato; il carattere eventuale della prova riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    La disposizione è richiamata per distinguere i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, suscettibili di ottemperanza anche senza passaggio in giudicato, dalle sentenze del giudice ordinario.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario deve essere certificato dal cancelliere dell'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito del certificato di passaggio in giudicato deve rispettare il termine perentorio applicabile al giudizio, nella misura dimidiata prevista per il rito camerale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio camerale di ottemperanza trova applicazione il termine perentorio dimidiato per il deposito degli atti e dei documenti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito dell'azione di ottemperanza, ma la relativa domanda non è stata esaminata a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare la prova del passaggio in giudicato della decisione, non essendo sufficiente la mera attestazione di mancata impugnazione rilasciata da un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso la sentenza.
  • Il certificato di passaggio in giudicato di una sentenza del giudice ordinario deve essere rilasciato dall'ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione, secondo quanto previsto dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; un'attestazione che si limiti a dichiarare la mancata impugnazione e rimetta all'ufficio emanante la verifica dei termini e della regolarità delle notifiche non sostituisce tale certificato.
  • Il certificato di passaggio in giudicato depositato oltre il termine perentorio dimidiato previsto per il giudizio camerale di ottemperanza non sana l'originaria carenza documentale e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'onere di provare il passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario grava sul ricorrente che propone l'azione di ottemperanza; il riferimento legislativo alla prova eventuale riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo suscettibili di ottemperanza anche se non definitivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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