Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01356/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto contro il decreto della Corte di appello che aveva confermato, a sua volta, il decreto del Tribunale di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di secondo grado avesse erroneamente ritenuto attuale la pericolosità sociale facendo leva su condanne per fatti remoti e su procedimenti pendenti, senza valorizzare le assoluzioni riportate e senza accertare se le condotte contestate avessero prodotto redditi. La difesa contestava anche, in via più generale, la tenuta del provvedimento rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse sorretto da una motivazione congrua sul giudizio di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, fondata sull’abituale commissione di reati contro il patrimonio in un arco temporale esteso dal 1991 al 2022, desunta da una pluralità di sentenze irrevocabili o non ancora definitive. Ha inoltre escluso che si trattasse di motivazione inesistente o meramente apparente, osservando che le ulteriori censure del ricorrente sollecitavano una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità in materia di prevenzione, nel quale il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, pur essendo deducibile la mancanza o apparenza della motivazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

  • art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    Fondamento normativo del giudizio di pericolosità generica richiamato dal provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso misure di prevenzione personali, il controllo della Corte di cassazione è limitato alla violazione di legge; resta comunque deducibile la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, perché ciò integra una violazione dell’obbligo motivazionale imposto ai provvedimenti giurisdizionali.
  • La motivazione sulla pericolosità sociale non è apparente quando sia ancorata, anche sinteticamente, a dati concreti desunti da una pluralità di precedenti penali e da un arco temporale significativo che evidenzi l’abitualità di condotte delittuose.
  • Le censure che mirano a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice della prevenzione, senza indicare una vera violazione di legge o un vizio di motivazione radicale, sono inammissibili in cassazione.
  • L’accertamento della pericolosità generica può essere fondato sull’insieme dei precedenti rilevanti, anche se alcuni non sono ancora definitivi, purché il giudizio complessivo sia logicamente e giuridicamente sorretto.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.