Cassazione Penale, Sentenza n. 44431/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per varie ragioni. Riccardo Raffaele deduce che non sussistono i presupposti per la partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico: i suoi contatti con il sodalizio sarebbero limitati temporalmente (marzo-settembre 2017), non sono stati accertati i quantitativi forniti né il rilievo economico delle transazioni, e non sarebbe emersa la stabilità del vincolo associativo (affectio societatis), dato che l'imputato avrebbe ceduto droga anche a soggetti estranei. Gli altri ricorrenti (Fargnoli, Nardelli, Di Chello, Marcello, Teti) censurano: 1) la qualificazione come associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 basata sulla serialità delle cessioni senza riqualificazione in concorso in singole cessioni; 2) l'utilizzabilità delle intercettazioni (contestando identificazioni vocali, assenza di riscontri e altre vizi); 3) la mancata ritenuta della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 74, comma 6; 4) la negazione delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti e questioni relative alla dosimetria della pena.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Raffaele l'inammissibilità è per manifesta infondatezza e per l'opposizione a limiti del sindacato di legittimità (richiesta di riesame di fatto e delle prove). La Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello abbia esaminato puntualmente e confutato le obiezioni difensive, evidenziando elementi indicativi della partecipazione associativa: costante disponibilità a rifornire il sodalizio, operatività sia prima sia dopo l'arresto del vertice, contributo decisivo nella preparazione di stupefacenti, contatti continui con i vertici e il ruolo operativo svolto in fase di crisi del sodalizio. Analogamente i ricorsi degli altri imputati sono stati dichiarati inammissibili: molte doglianze erano rinunciate in appello o genericamente formulate e non consentivano il riesame in cassazione. La sentenza dispone la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
art. 74; art. 74, comma 6
La Corte ha interpretato l'art. 74 come comprensivo della partecipazione ad associazioni per il traffico di stupefacenti anche quando il contributo del fornitore sia temporaneamente limitato, purché emerga la costante disponibilità a rifornire il sodalizio e la coscienza e volontà di contribuire al suo mantenimento. Il comma 6 (lieve entità) non è stato ritenuto applicabile in assenza di elementi probatori tali da dimostrare la ridotta struttura e la marginalità delle condotte.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche se il rapporto temporale di fornitura è limitato, se vi sono elementi che dimostrano la disponibilità costante e il contributo alla continuità dell'attività del sodalizio.
- Non è necessaria l'esclusività del rapporto tra fornitore e sodalizio: ciò che conta è che l'associazione faccia conto sulle forniture per il suo funzionamento e che il fornitore sia consapevole di contribuire all'attività illecita.
- Le censure sulla utilizzabilità o sulla valutazione delle intercettazioni in cassazione richiedono deduzioni specifiche e puntuali; argomentazioni generiche o richieste di rivalutazione delle prove sono, in genere, inammissibili.
- La richiesta di riqualificazione del fatto (es. applicazione del comma 6 dell'art. 74 per lieve entità) necessita di un confronto critico-argomentativo con la motivazione impugnata: mere citazioni di precedenti giurisprudenziali senza specifico aggancio fattuale sono insufficienti.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato e non consente un riesame libero del merito; motivi già rinunciati in appello non possono essere riproposti davanti alla Suprema Corte.
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