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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/271

Regolamento (UE) 2026/271 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

Normativa europea32026R0271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro restrittivo UE nei confronti dell’Iran, modificando l’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529. L’intervento risponde al perdurare del sostegno militare iraniano alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, in particolare mediante la fornitura di UAV e missili. La modifica amplia l’elenco dei prodotti e delle tecnologie il cui trasferimento dall’Unione all’Iran è soggetto a divieti o controlli restrittivi. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti a divieto/controllo nel regime sanzionatorio UE verso l’Iran, estendendo le restrizioni a ulteriori componenti utilizzabili per UAV e missili.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica negli Stati membri dell’Unione in via diretta e obbligatoria, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sulle esportazioni, vendite, trasferimenti e forniture dall’Unione all’Iran di beni e tecnologie elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529, come sostituito dal presente atto. Le esclusioni e i limiti sono quelli ricavabili dalle note introduttive dell’allegato e dai rinvii al regolamento (UE) 2021/821 e, per alcuni codici, al regolamento (UE) n. 267/2012.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti dell’Iran

Il regolamento (UE) 2026/271 del Consiglio interviene sul regime restrittivo introdotto dal regolamento (UE) 2023/1529, adottato in risposta al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della روسيا contro l’Ucraina e al supporto a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. Il considerando evidenzia che, a seguito delle decisioni PESC del 2024, il Consiglio ha ritenuto necessario rafforzare ulteriormente le misure, in particolare per contrastare la fornitura iraniana di UAV e missili alla Russia.

Ambito della modifica

Il regolamento non istituisce un regime nuovo, ma modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529, che contiene l’elenco dei prodotti di cui all’articolo 2 soggetti a restrizioni. L’effetto pratico è l’estensione del divieto di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura dall’Unione all’Iran a ulteriori componenti e tecnologie sensibili, in coerenza con la finalità di impedire l’approvvigionamento iraniano di beni utili allo sviluppo di UAV, missili e altri sistemi militari o dual use.

Regole di lettura dell’allegato

L’allegato sostituito contiene note introduttive rilevanti per l’interpretazione operativa:

  • quando un codice SA/NC è preceduto da "ex", la restrizione riguarda solo una parte del codice doganale, individuata dalla descrizione testuale;
  • i termini tra virgolette singole sono definiti da note tecniche interne all’allegato;
  • i termini tra virgolette doppie rinviano all’allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Queste regole sono importanti per la classificazione doganale e per la verifica di compliance da parte di esportatori, intermediari e operatori logistici.

Principali categorie di prodotti aggiunti o confermati

Il nuovo allegato copre, in modo molto ampio, diverse famiglie di beni e tecnologie sensibili. Tra le principali categorie figurano:

  • materiali speciali e relative apparecchiature: materiali energetici ed esplosivi, materiali fibrosi per compositi, nanomateriali, tungsteno e leghe ad alto tenore di tungsteno, UHMWPE;
  • trattamento e lavorazione dei materiali: cuscinetti ad alte prestazioni, apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti, unità di controllo numerico e macchine utensili avanzate, assiemi e circuiti progettati per tali macchine, software correlato, macchine utensili con assi lineari oltre 8.000 mm;
  • materiali elettronici: circuiti integrati, MMIC, filtri RF/EMI, condensatori, memorie ad alta capacità, semiconduttori, connettori e convertitori statici, apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori, PCB e relativi strumenti di ispezione;
  • calcolatori: computer e apparecchiature collegate per funzionamento ad alta temperatura, calcolatori digitali ad alte prestazioni, calcolatori ibridi con convertitori ADC specifici;
  • telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione: apparecchiature di telecomunicazione per aeromobili e sistemi radiofrequenza in grado di assumere il controllo, interferire o degradare segnali per UAV;
  • sensori e laser: apparecchi da ripresa, intensificatori d’immagine, dispositivi per visione notturna, radar, LIDAR, magnetometri, sensori superconduttori, gravimetri, software connesso;
  • materiale avionico e di navigazione: sistemi inerziali, antenne, sistemi GNSS, registratori di volo, apparati di radionavigazione, unità di controllo di volo e di controllo remoto per UAV;
  • materiale aerospaziale e propulsione: UAV, motori aeronautici, servomotori, sistemi di lancio, apparecchiature di supporto a terra, sistemi di terminazione del volo, apparecchiature di collaudo e tecnologie correlate.

Elementi tecnici e soglie di rilevanza

Molte voci sono definite da soglie tecniche molto specifiche, che rilevano ai fini dell’applicazione pratica delle restrizioni. Tra gli esempi più significativi si segnalano:

  • velocità superiori a 2,3 milioni DN per determinati cuscinetti;
  • tolleranze e accuratezze di posizionamento estremamente elevate per macchine utensili e componenti;
  • frequenze di funzionamento tra 30 GHz e 3.000 GHz per apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti;
  • capacità di memoria oltre determinate soglie per EEPROM e SRAM;
  • densità energetica pari o superiore a 150 Wh/kg per celle primarie o batterie;
  • precisioni particolarmente elevate per magnetometri e gravimetri.

Queste specificazioni sono decisive per l’esatta classificazione doganale e per la gestione del rischio sanzionatorio.

Entrata in vigore e effetto giuridico

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e deve essere tenuto in conto dagli operatori economici che esportano o trasferiscono beni e tecnologie verso l’Iran o che operano nella filiera di fornitura internazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (UE) 2023/1529 con un nuovo elenco di prodotti di cui all’articolo 2, ampliando il perimetro delle misure restrittive verso l’Iran.

Estensione dei beni e delle tecnologie soggetti a restrizione

Il nuovo allegato include una vasta gamma di materiali speciali, materiali elettronici, calcolatori, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione, sensori e laser, materiale avionico e di navigazione, materiale aerospaziale e propulsione, nonché tecnologie connesse, con particolare attenzione a componenti impiegabili per UAV, missili, radar, sistemi di guida, controllo numerico e fabbricazione di semiconduttori e PCB.

Note introduttive e criteri di interpretazione

L’allegato prevede che, quando un codice SA/NC è preceduto da "ex", la restrizione riguarda solo una parte del codice e va letta congiuntamente alla descrizione. Le definizioni dei termini tra virgolette singole rinviano a note tecniche dell’allegato; quelle tra virgolette doppie rinviano all’allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

Rinvii a norme UE e controlli tecnici

Numerose voci rinviano al regolamento (UE) 2021/821 e, per alcune categorie di materiali e apparecchiature, al regolamento (UE) n. 267/2012. Ciò consente di coordinare la disciplina sanzionatoria con la normativa UE sui beni a duplice uso e sulle tecnologie sensibili.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecontrolli all’esportazionecommercio esteroduali use e beni militari

Testo integrale

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