Sentenza n. 3381/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti: - graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta; - atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla REGIONE Lazio; - questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 22,96 comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca due quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia nel test che in graduatoria finale; - bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso); - regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente, per l’accertamento dell’interesse, in capo alla parte ricorrente, all’annullamento del quiz contestato con rivalutazione del punteggio complessivo sia nel test che nella graduatoria di merito per la REGIONE LAZIO, e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di +1,02 punti (pari a +0,51 per ciascuno dei due quesiti contestati) e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 23,98 (quindi, di collocarsi a una posizione non inferiore alla n.1.056 rispetto a quella attuale n.1.566). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Poledda Valentina il 12\5\2025: - della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 9/08/2024 ma recentemente conosciuti a seguito del deposito della memoria dell’avvocatura nel fascicolo telematico del giudizio in data 12/03/2025, inerenti alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.1, 2, 3); - Per quanto di ragione e se lesivi, dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione (doc.4); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie regionali e relativi atti di approvazione della selezione per funzionari tributari, nonché il questionario della prova scritta limitatamente a due quesiti ritenuti ambigui o erroneamente valutati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla selezione per la Regione Lazio, aveva conseguito 22,96 punti e si era collocata inizialmente al posto n. 1.566, risultando idonea ma non vincitrice. Ha impugnato la graduatoria del 13 maggio 2024, rettificata il 24 maggio 2024, contestando due quesiti della prova scritta, indicati nel ricorso come quesiti n. 17 e n. 20, relativi rispettivamente agli scopi delle società e ai conferimenti nelle società a responsabilità limitata. Ha dedotto l'erroneità, ambiguità, incompletezza e formulazione non tecnica dei quesiti e delle risposte, chiedendo la neutralizzazione delle domande, l'attribuzione di complessivi 1,02 punti aggiuntivi e la rideterminazione del punteggio a 23,98, con conseguente miglioramento della posizione in graduatoria. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ha sostenuto che la formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette rientrassero nella discrezionalità tecnica della commissione, contestando inoltre le censure relative ai singoli quesiti. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha pubblicato, il 9 agosto 2024, una nuova graduatoria definitiva, adottata dopo lo scioglimento della riserva su tredici posizioni relative a candidate ammesse a prova asincrona e dopo il riesame dei titoli di riserva e preferenza. La ricorrente ha impugnato tale graduatoria con motivi aggiunti notificati il 27 aprile 2025, sostenendo che fosse meramente confermativa della precedente, non adeguatamente pubblicizzata e comunque affetta da illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti e li ha dichiarati irricevibili per tardività. La nuova graduatoria era stata pubblicata il 9 agosto 2024 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate; i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto il 27 aprile 2025, oltre il termine di sessanta giorni. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la pubblicazione sul sito dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, secondo cui tale pubblicazione sostituisce, per i provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali, quella in Gazzetta Ufficiale. Ha inoltre escluso che la nuova graduatoria fosse meramente confermativa o irrilevante per la posizione della ricorrente: gli atti precedenti avevano espressamente chiarito il carattere provvisorio della graduatoria, mentre quella del 9 agosto 2024 aveva natura sostanziale, poiché scioglieva la riserva sulle prove asincrone, inseriva una nuova candidata e rideterminava l'assegnazione delle posizioni anche sulla base di riserve e titoli di preferenza. La tardiva impugnazione della nuova graduatoria ha comportato l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la graduatoria del 9 agosto 2024 aveva sostituito integralmente quelle precedenti e l'annullamento di queste ultime non avrebbe più procurato utilità alla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 1, comma 361, legge 244/2007
Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali [...] sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, anche senza pubblicazione sul Portale INPA.
art. 7, comma 7, d.P.R. 487/1994
La disposizione è richiamata quale base della prova asincrona concessa ad alcune candidate; lo scioglimento della relativa riserva ha reso necessaria l'adozione di una nuova graduatoria definitiva.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile sussistenza di una causa di irricevibilità o improcedibilità prima della decisione.
Massime di principio
- Quando una graduatoria concorsuale successiva sostituisce integralmente una precedente e incide sostanzialmente sulla posizione dei candidati, essa costituisce un autonomo atto lesivo, da impugnare nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione.
- Per i provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'agenzia, se effettuata nella sezione pertinente e in condizioni di conoscibilità, è idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a far decorrere il termine per l'impugnazione.
- La nuova graduatoria non è meramente confermativa quando deriva dallo scioglimento di riserve, dall'inserimento di candidati precedentemente esclusi o dalla rinnovata valutazione di titoli di riserva e preferenza; tali modifiche integrano una nuova valutazione sostanziale dell'esito concorsuale.
- L'impugnazione tardiva della graduatoria definitiva sopravvenuta rende irricevibili i motivi aggiunti e determina l'improcedibilità del ricorso contro le precedenti graduatorie, qualora queste siano state sostituite e l'annullamento non possa più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
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