Cassazione Penale, Sentenza n. 34935/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo 19/09/2006 - 10/07/2009. Il ricorrente contestava la valutazione negativa della partecipazione all'opera rieducativa, deducendo violazione e erronea applicazione dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario in relazione agli artt. 627, 666 e 678 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione. In particolare la difesa sosteneva che il Tribunale aveva valorizzato fatti risalenti a periodi anteriori o successivi al semestre oggetto della domanda (omicidi del 2002-2004 e condotte in materia di armi), invece di escludere le condotte anteriori e valutare frazionatamente i singoli semestri e l'effetto esclusivo delle condotte eventualmente commesse durante o immediatamente dopo il periodo di detenzione richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Dopo l'annullamento della prima ordinanza per carenza motivazionale, il Tribunale di sorveglianza, nel nuovo esame, ha motivatamente ritenuto che Quaranta avesse partecipato a gravi delitti (due omicidi commessi nel 2002 e 2004, violazioni in materia di armi dal 2002 al 2009) e che, subito dopo la scarcerazione del luglio 2009, avesse dato incarico per un omicidio usando armi occultate durante la detenzione. Tale comportamento post-detentivo e la detenzione abusiva di armi, secondo il Collegio, dimostrano la mancata reale adesione all'opera rieducativa anche nel periodo richiesto, rendendo legittimo il rigetto del beneficio. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità; ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario (Ord.pen.)
Norma di riferimento per la concessione della liberazione anticipata: richiede la partecipazione all'opera rieducativa. La norma è stata richiamata come parametro valutativo centrale nell'esame della domanda.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle norme procedurali e di impugnazione connesse al ricorso; invocato insieme ad altri articoli processuali nella censura difensiva.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale nell'ambito dell'impugnazione contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato a fini procedurali relativi al rito e alle possibilità di impugnazione dei provvedimenti monitorati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per limitare l'enunciazione del motivo ai soli aspetti strettamente necessari per la motivazione in cassazione; la Corte ha trattato il motivo nei limiti consentiti da questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge); la difesa le ha invocate per dedurre la manifesta illogicità e la violazione delle norme sulla valutazione del periodo oggetto della richiesta.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 12776/2021 e altre pronunce citate)
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui: a) la valutazione del comportamento deve essere riferita al semestre di pena richiesto e non può essere negativamente influenzata da reati antecedenti alla detenzione; b) tuttavia, condotte particolarmente gravi successive al periodo considerato possono riflettersi negativamente sui semestri anteriori se dimostrano che la conformità osservata in carcere non esprimeva una reale adesione all'opera rieducativa.
Massime di principio
- La valutazione della concessione della liberazione anticipata va generalmente effettuata semestre per semestre, riferendosi ai comportamenti effettivamente tenuti nel periodo di pena oggetto della domanda.
- I reati commessi prima del periodo richiesto e al di fuori della detenzione non devono normalmente influire negativamente sulla decisione relativa a quel periodo, salvo comprovate ragioni che colleghino tali fatti alla condotta in carcere.
- Una condotta particolarmente grave successiva alla detenzione (es. immediata pianificazione di delitti, utilizzo di armi occultate in carcere, mantenimento di contatti illeciti) può legittimamente influenzare la valutazione dei semestri anteriori se dimostra che il comportamento carcerario apparente non corrisponde a una reale adesione al percorso rieducativo.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento dei fatti e della loro rilevanza ai fini del beneficio; la Corte di cassazione interviene solo nei casi di motivazione manifestamente illogica o violazione di legge.
- In situazioni simili la difesa deve chiedere espressamente la chiara delimitazione temporale dei fatti rilevanti e la esclusione delle condotte anteriori non pertinenti, fornendo elementi probatori che dimostrino la genuina partecipazione al percorso rieducativo nel periodo considerato.
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