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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4580/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione: contesta che la Corte di appello si sia basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza verificare la sua attendibilità, evidenzia contrasti tra le dichiarazioni rese in udienza e quelle nella denuncia sul punto della collocazione del ricorrente al momento dello sparo; deduce l'assenza di riscontri estrinseci idonei a provare la detenzione di armi (ritenendo inidonee le testimonianze di Antognozzi e Mariucci); contesta inoltre che la Corte abbia rilevato carenze motivazionali della sentenza di primo grado senza riesaminarne la motivazione e censura la condanna in assenza di movente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa sia questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o mere congetture; ha confermato che la Corte territoriale ha esaminato la linearità e coerenza delle dichiarazioni della vittima e si è avvalsa di riscontri fotografici degli atti che provavano il danneggiamento. Ha inoltre ritenuto che le testimonianze citate, pur non riferendosi al fatto specifico, rendevano compatibile il quadro probatorio circa il possesso di un fucile dal quale era stato esploso il colpo. Ha affermato che l'assenza di movente non è un vizio che comporti l'annullamento della sentenza. In considerazione della doppia conformità delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello), il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La condanna di merito per danneggiamento mediante esplosione di arma da fuoco è quindi sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (Rv. 278609)

    Principio secondo cui l'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto non censurabile in sede di legittimita', salvo manifeste contraddizioni o il ricorso a mere congetture non fondate su "id quod plerumque accidit"

    La Corte ha applicato questo principio per affermare che la valutazione della credibilita' della vittima e' rimessa al giudice di merito e non e' sindacabile in cassazione se supportata da motivazione logica e coerente.

  • Sez. 4, n. 7667 del 2015 (Rv. 262575)

    Precedente conforme richiamato in tema di limiti del sindacato di legittimita' sulle valutazioni di fatto

    Richiama il consolidato orientamento secondo cui le valutazioni probatorie, se non macroscopicamente viziate, impediscono la riforma in sede di cassazione.

  • Sez. 4, n. 443 del 2005 (Rv. 230899)

    Ulteriore precedente in tema di valutazione della testimonianza e onere del ricorrente di dimostrare travisamento

    Sottolinea che il ricorrente deve dimostrare un travisamento macroscopico delle risultanze probatorie per ottenere accoglimento in cassazione.

  • Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 (Capuzzi)

    Principio sulla cosiddetta "doppia conforme": quando entrambi i giudici del merito hanno valutato le stesse risultanze senza vizio macroscopico, il sindacato di legittimita' e' molto limitato

    La Corte ha ritenuto applicabile la dottrina della doppia conformita', rendendo piu' difficile far valere in cassazione un travisamento della prova.

  • Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013 (Buonfine)

    Precedente richiamato relativo ai limiti del sindacato in cassazione sulle valutazioni di merito

    Conferma il criterio che solo vizi macroscopici o contraddizioni manifeste nella motivazione consentono alla Corte di Cassazione di intervenire sulla valutazione probatoria.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilita' della persona offesa e' tipicamente una valutazione di fatto del giudice di merito e non e' sindacabile in Cassazione se la motivazione e' coerente e priva di contraddizioni manifeste.
  • Fotografie o altri riscontri materiali che comprovano l'evento possono costituire corroborazione sufficiente della versione della vittima anche se altre testimonianze non sono pienamente coincidenti.
  • L'assenza di un movente non costituisce di per se' un vizio tale da escludere la responsabilita' penale se gli altri elementi probatori sono ritenuti credibili.
  • La cosiddetta "doppia conformita'" (conferma della decisione da parte di primo grado e appello) restringe fortemente il sindacato di legittimita' e richiede che il ricorrente dimostri un travisamento macroscopico delle prove per ottenere accoglimento in Cassazione.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni di merito relative a valutazioni probatorie e' necessario dimostrare contraddizioni manifeste, uso di mere congetture o una motivazione priva di minima plausibilita'.

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