Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/09/2017 n. 5326 - Comm. Trib. Prov. Milano

Assegnazione di casa coniugale in previsione di futura vendita - Aacquisto nuova casa con agevolazioni prima casa - Non competono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito della separazione, la casa coniugale era stata assegnata a uno dei coniugi in previsione della vendita entro due anni dall'omologazione dell'accordo. L'altro coniuge aveva acquistato nel frattempo una nuova abitazione, sostenendo di poter beneficiare dell'agevolazione "prima casa". La contestazione riguardava se l'assegnazione della casa coniugale determinasse la perdita o il venir meno della disponibilità giuridica dell'immobile preposseduto. La sentenza ha ritenuto che, fino alla vendita, le quote di proprietà della casa coniugale restano in capo ai coniugi e che l'assegnazione produce soltanto un'utilizzazione esclusiva, tendenzialmente a favore del coniuge assegnatario, senza trasferire la proprietà o eliminare la titolarità dell'altro coniuge.

La decisione

Il ricorso è stato respinto e l'agevolazione "prima casa" per il nuovo acquisto è stata negata. L'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, se effettuata in attesa della vendita, non equivale alla cessione della quota di proprietà dell'altro coniuge né consente di considerare l'immobile come giuridicamente non più posseduto. Pertanto, fino alla vendita effettiva della casa coniugale, permane il precedente ostacolo all'applicazione dell'agevolazione sul nuovo immobile.

Norme richiamate

  • Agevolazione fiscale "prima casa"

    L'agevolazione non spetta quando l'acquirente conserva la proprietà, anche pro quota, di un'altra abitazione incompatibile con i requisiti previsti, salvo che tale proprietà sia effettivamente trasferita nei termini richiesti.

  • Disciplina dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione

    L'assegnazione della casa coniugale attribuisce normalmente un diritto di godimento o di utilizzazione dell'immobile, ma non trasferisce la proprietà e non estingue le quote dominicali dell'altro coniuge.

Massime di principio

  • L'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato non equivale, di per sé, alla vendita o alla cessione della quota di proprietà dell'altro coniuge.
  • Per verificare il requisito della disponibilità di un'altra abitazione ai fini dell'agevolazione "prima casa", occorre considerare la titolarità giuridica dell'immobile, non soltanto chi lo utilizza concretamente.
  • Il coniuge non assegnatario resta proprietario della propria quota fino alla vendita effettiva o ad altro valido trasferimento; la previsione di una futura vendita non è sufficiente.
  • L'acquisto di una nuova abitazione durante il periodo in cui la casa coniugale è ancora formalmente posseduta può impedire il riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
  • Prima di acquistare un nuovo immobile con agevolazioni, è necessario verificare non solo la separazione o l'assegnazione della casa, ma anche l'effettivo trasferimento della proprietà e i termini previsti dalla disciplina applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.