Sentenza del 13/09/2017 n. 5326 - Comm. Trib. Prov. Milano
Assegnazione di casa coniugale in previsione di futura vendita - Aacquisto nuova casa con agevolazioni prima casa - Non competono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della separazione, la casa coniugale era stata assegnata a uno dei coniugi in previsione della vendita entro due anni dall'omologazione dell'accordo. L'altro coniuge aveva acquistato nel frattempo una nuova abitazione, sostenendo di poter beneficiare dell'agevolazione "prima casa". La contestazione riguardava se l'assegnazione della casa coniugale determinasse la perdita o il venir meno della disponibilità giuridica dell'immobile preposseduto. La sentenza ha ritenuto che, fino alla vendita, le quote di proprietà della casa coniugale restano in capo ai coniugi e che l'assegnazione produce soltanto un'utilizzazione esclusiva, tendenzialmente a favore del coniuge assegnatario, senza trasferire la proprietà o eliminare la titolarità dell'altro coniuge.
La decisione
Il ricorso è stato respinto e l'agevolazione "prima casa" per il nuovo acquisto è stata negata. L'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, se effettuata in attesa della vendita, non equivale alla cessione della quota di proprietà dell'altro coniuge né consente di considerare l'immobile come giuridicamente non più posseduto. Pertanto, fino alla vendita effettiva della casa coniugale, permane il precedente ostacolo all'applicazione dell'agevolazione sul nuovo immobile.
Norme richiamate
Agevolazione fiscale "prima casa"
L'agevolazione non spetta quando l'acquirente conserva la proprietà, anche pro quota, di un'altra abitazione incompatibile con i requisiti previsti, salvo che tale proprietà sia effettivamente trasferita nei termini richiesti.
Disciplina dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione
L'assegnazione della casa coniugale attribuisce normalmente un diritto di godimento o di utilizzazione dell'immobile, ma non trasferisce la proprietà e non estingue le quote dominicali dell'altro coniuge.
Massime di principio
- L'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato non equivale, di per sé, alla vendita o alla cessione della quota di proprietà dell'altro coniuge.
- Per verificare il requisito della disponibilità di un'altra abitazione ai fini dell'agevolazione "prima casa", occorre considerare la titolarità giuridica dell'immobile, non soltanto chi lo utilizza concretamente.
- Il coniuge non assegnatario resta proprietario della propria quota fino alla vendita effettiva o ad altro valido trasferimento; la previsione di una futura vendita non è sufficiente.
- L'acquisto di una nuova abitazione durante il periodo in cui la casa coniugale è ancora formalmente posseduta può impedire il riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
- Prima di acquistare un nuovo immobile con agevolazioni, è necessario verificare non solo la separazione o l'assegnazione della casa, ma anche l'effettivo trasferimento della proprietà e i termini previsti dalla disciplina applicabile.
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