Cassazione Penale, Sentenza n. 28553/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva confermati condannati per riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Mariotti ha dedotto: 1) violazione di legge per la mancata acquisizione della relazione di servizio dei carabinieri del 04/06/2018, ritenuta decisiva per smentire la testimonianza di Fiori; 2) vizio di applicazione della norma e di motivazione perché la condanna si sarebbe fondata su una testimonianza contraddittoria e su indizi insufficienti, senza prova della sua disponibilità del ciclomotore; 3) mancato riconoscimento dellattenuante della minima partecipazione, poiché avrebbe solo fornito una targa e non avuto la disponibilità del veicolo. Imperatore ha dedotto linsufficienza della motivazione sotto più profili: la responsabilità sarebbe fondata soltanto sulla presenza del mezzo sotto la sua abitazione e sulla testimonianza di Fiori, senza prova della disponibilità o della partecipazione alle operazioni di occultamento; richiesta di riqualificazione in ricettazione o in riciclaggio tentato; e mancato riconoscimento dellattenuante per valore minimale del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati. In sintesi: 1) la richiesta di acquisizione della relazione di servizio è stata correttamente rigettata perché latto non è documento né irripetibile e il suo contenuto poteva essere introdotto solo tramite escussione testimoniale; 2) la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito si sia fondata su valutazione logicamente coerente di elementi probatori anche oggettivi e indiziari (tra cui la targa intestata alla madre defunta di Mariotti, il comportamento di avviso alla madre di Imperatore e le osservazioni sul luogo e le attività svolte), valutati nel loro insieme secondo i criteri del processo indiziario; 3) la sostituzione della targa e le operazioni compiute sono state ritenute idonee a integrare il reato di riciclaggio in forma consumata e non mera ricettazione o tentativo; 4) il diniego dellattenuante della minima partecipazione è stato giustificato perché lapporto di Mariotti (fornitura della targa) è stato ritenuto rilevante per la buona riuscita delloperazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La norma sul riciclaggio è stata applicata in quanto gli imputati, oltre a ricevere il bene provento di furto, hanno compiuto operazioni (sostituzione targhe, riverniciatura, modifica di indicatori) idonee ad ostacolare lidentificazione della provenienza del veicolo; per la Corte tale condotta integra il reato nella forma consumata.
art. 606 comma 1 lett. C) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla contestazione di violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché ha valutato correttamente lesclusione dellacquisizione della relazione di servizio.
art. 606 comma 1 lett. E) cod. proc. pen.
Invocata da Imperatore per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze meramente reiterative e non fondate a scalfire la motivazione tenuta dal giudice di merito.
art. 234 cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa in tema di acquisizione di atti istruttori; la Corte ha richiamato la regola che gli atti di polizia giudiziaria che riportano dichiarazioni non sono documenti valutabili in luogo delle testimonianze in dibattimento senza consenso.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamata dalla censura sulle prove testimoniali; la Corte ha comunque ritenuto legittima la valutazione delle testimonianze rese in dibattimento.
art. 500 cod. proc. pen.
Citando lindicazione che per la contestazione di dichiarazioni pregresse è utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese, non la ricostruzione riassuntiva della polizia giudiziaria; la Corte ha confermato limpossibilità di usare la relazione di servizio come materiale di contestazione.
art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Riferimento procedurale relativo alla richiesta di trattazione orale; qui il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto perché le parti non hanno chiesto la discussione orale.
art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176) e succ. mod.
Normativa emergenziale che consente la trattazione con contraddittorio scritto; richiamata nella fase amministrativa del procedimento.
art. 114 cod. pen.
Norma richiamata in relazione allattenuante della minima partecipazione; la Corte ha precisato che lattenuante opera solo se lapporto del referente è obiettivamente trascurabile, e nel caso non era tale.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Richiamata con riguardo alla possibile diminuzione di pena per valore minimo del bene; la Corte ha ritenuto correttamente non applicabile lattenuante perché il valore del motociclo non era minimale e linteressato non ha confutato tale valutazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e lapplicazione delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per le ragioni di colpa nelle impugnazioni manifestamente infondate.
Massime di principio
- I rapporti o le relazioni redatte dalla polizia giudiziaria che riportano dichiarazioni rese in fase investigativa non sono automaticamente acquisibili come documento processuale né irripetibili; il loro contenuto, in assenza di consenso tra le parti, va provato in dibattimento tramite lescussione dei testi.
- La testimonianza resa in dibattimento prevale, ai fini probatori, sulla ricostruzione sintetica contenuta in atti di polizia giudiziaria non acquisiti; le contraddizioni tra indagine e dibattimento richiedono la valutazione del giudice di merito e non giustificano automaticamente la cassazione.
- In un processo basato su indizi, il giudice deve valutare gli elementi nella loro globalità e non in modo atomistico: elementi deboli isolati possono, considerati insieme e correlati logicamente, raggiungere il grado di sicurezza richiesto per la condanna.
- La sostituzione della targa è un'operazione idonea, di per sé, ad ostacolare lidentificazione della provenienza di un veicolo e pertanto può integrare il reato di riciclaggio quando segua o accompagni la ricezione di un bene provento di reato.
- Lattenuante della minima partecipazione richiede un contributo obiettivamente marginale rispetto allintera fattispecie; la semplice collaborazione che abbia inciso sulloperatività dellazione (es. fornire una targa) non è automaticamente minima.
- Le doglianze che mirano a una rivalutazione dei fatti già esaminati e motivati dai giudici di merito sono difficilmente accolte in Cassazione se non viene dimostrata una violazione di legge o un vizio di motivazione formale sostanziale.
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