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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28553/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva confermati condannati per riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Mariotti ha dedotto: 1) violazione di legge per la mancata acquisizione della relazione di servizio dei carabinieri del 04/06/2018, ritenuta decisiva per smentire la testimonianza di Fiori; 2) vizio di applicazione della norma e di motivazione perché la condanna si sarebbe fondata su una testimonianza contraddittoria e su indizi insufficienti, senza prova della sua disponibilità del ciclomotore; 3) mancato riconoscimento dellattenuante della minima partecipazione, poiché avrebbe solo fornito una targa e non avuto la disponibilità del veicolo. Imperatore ha dedotto linsufficienza della motivazione sotto più profili: la responsabilità sarebbe fondata soltanto sulla presenza del mezzo sotto la sua abitazione e sulla testimonianza di Fiori, senza prova della disponibilità o della partecipazione alle operazioni di occultamento; richiesta di riqualificazione in ricettazione o in riciclaggio tentato; e mancato riconoscimento dellattenuante per valore minimale del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati. In sintesi: 1) la richiesta di acquisizione della relazione di servizio è stata correttamente rigettata perché latto non è documento né irripetibile e il suo contenuto poteva essere introdotto solo tramite escussione testimoniale; 2) la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito si sia fondata su valutazione logicamente coerente di elementi probatori anche oggettivi e indiziari (tra cui la targa intestata alla madre defunta di Mariotti, il comportamento di avviso alla madre di Imperatore e le osservazioni sul luogo e le attività svolte), valutati nel loro insieme secondo i criteri del processo indiziario; 3) la sostituzione della targa e le operazioni compiute sono state ritenute idonee a integrare il reato di riciclaggio in forma consumata e non mera ricettazione o tentativo; 4) il diniego dellattenuante della minima partecipazione è stato giustificato perché lapporto di Mariotti (fornitura della targa) è stato ritenuto rilevante per la buona riuscita delloperazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La norma sul riciclaggio è stata applicata in quanto gli imputati, oltre a ricevere il bene provento di furto, hanno compiuto operazioni (sostituzione targhe, riverniciatura, modifica di indicatori) idonee ad ostacolare lidentificazione della provenienza del veicolo; per la Corte tale condotta integra il reato nella forma consumata.

  • art. 606 comma 1 lett. C) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla contestazione di violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché ha valutato correttamente lesclusione dellacquisizione della relazione di servizio.

  • art. 606 comma 1 lett. E) cod. proc. pen.

    Invocata da Imperatore per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze meramente reiterative e non fondate a scalfire la motivazione tenuta dal giudice di merito.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa in tema di acquisizione di atti istruttori; la Corte ha richiamato la regola che gli atti di polizia giudiziaria che riportano dichiarazioni non sono documenti valutabili in luogo delle testimonianze in dibattimento senza consenso.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla censura sulle prove testimoniali; la Corte ha comunque ritenuto legittima la valutazione delle testimonianze rese in dibattimento.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Citando lindicazione che per la contestazione di dichiarazioni pregresse è utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese, non la ricostruzione riassuntiva della polizia giudiziaria; la Corte ha confermato limpossibilità di usare la relazione di servizio come materiale di contestazione.

  • art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale relativo alla richiesta di trattazione orale; qui il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto perché le parti non hanno chiesto la discussione orale.

  • art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176) e succ. mod.

    Normativa emergenziale che consente la trattazione con contraddittorio scritto; richiamata nella fase amministrativa del procedimento.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione allattenuante della minima partecipazione; la Corte ha precisato che lattenuante opera solo se lapporto del referente è obiettivamente trascurabile, e nel caso non era tale.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamata con riguardo alla possibile diminuzione di pena per valore minimo del bene; la Corte ha ritenuto correttamente non applicabile lattenuante perché il valore del motociclo non era minimale e linteressato non ha confutato tale valutazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e lapplicazione delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per le ragioni di colpa nelle impugnazioni manifestamente infondate.

Massime di principio

  • I rapporti o le relazioni redatte dalla polizia giudiziaria che riportano dichiarazioni rese in fase investigativa non sono automaticamente acquisibili come documento processuale né irripetibili; il loro contenuto, in assenza di consenso tra le parti, va provato in dibattimento tramite lescussione dei testi.
  • La testimonianza resa in dibattimento prevale, ai fini probatori, sulla ricostruzione sintetica contenuta in atti di polizia giudiziaria non acquisiti; le contraddizioni tra indagine e dibattimento richiedono la valutazione del giudice di merito e non giustificano automaticamente la cassazione.
  • In un processo basato su indizi, il giudice deve valutare gli elementi nella loro globalità e non in modo atomistico: elementi deboli isolati possono, considerati insieme e correlati logicamente, raggiungere il grado di sicurezza richiesto per la condanna.
  • La sostituzione della targa è un'operazione idonea, di per sé, ad ostacolare lidentificazione della provenienza di un veicolo e pertanto può integrare il reato di riciclaggio quando segua o accompagni la ricezione di un bene provento di reato.
  • Lattenuante della minima partecipazione richiede un contributo obiettivamente marginale rispetto allintera fattispecie; la semplice collaborazione che abbia inciso sulloperatività dellazione (es. fornire una targa) non è automaticamente minima.
  • Le doglianze che mirano a una rivalutazione dei fatti già esaminati e motivati dai giudici di merito sono difficilmente accolte in Cassazione se non viene dimostrata una violazione di legge o un vizio di motivazione formale sostanziale.

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