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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi per IRES e IRAP relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. In appello era stata confermata la legittimità degli avvisi, salvo quello relativo al 2007. La società aveva poi proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l'altro la violazione dell'art. 105, comma 4, del T.U.I.R. per la ritenuta indeducibilità degli accantonamenti per trattamento di fine mandato dell'amministratore. Con ordinanza n. 19445/2023 la Corte aveva rigettato il ricorso. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in errore di fatto nel ritenere coincidenti la nomina assembleare dell'amministratore e l'inizio del rapporto, mentre dalla documentazione in atti non risultava l'accettazione della carica in quel momento; da ciò derivava, secondo la ricorrente, l'erroneità della conclusione sull'indeducibilità degli accantonamenti. Con il secondo motivo chiedeva, in via conseguenziale, la riforma del capo sulle spese. La Corte ha però ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che il preteso errore non era percepibile ictu oculi, richiedeva valutazioni logico-deduttive e, soprattutto, non era decisivo, perché l'ordinanza impugnata aveva comunque fondato il rigetto anche sulla considerazione della sostanziale continuità della carica del soggetto interessato e sulla circostanza che la delibera sul trattamento di fine mandato fosse successiva all'inizio del rapporto. Assorbito il secondo motivo sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il dedotto errore di fatto non integrava il vizio revocatorio, perché non emergeva immediatamente dagli atti e implicava una valutazione interpretativa; inoltre era privo di decisività rispetto alla ratio dell'ordinanza revocanda. Conseguentemente non è stato aperto il giudizio rescissorio e il motivo sulle spese è rimasto assorbito. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di revocazione per mancanza di difese dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per un errore di percezione o una svista materiale, non per contestare valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali; l'errore deve essere immediatamente percepibile, decisivo e non riguardare un punto controverso deciso dal giudice

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione presuppone i medesimi stringenti requisiti dell'errore di fatto revocatorio, esclusi quando si censuri un errore di giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come precedente motivo del ricorso per cassazione originario, relativo alla dedotta violazione di legge sul trattamento di fine mandato

  • art. 105, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986

    norma invocata per sostenere l'ammissibilità della deduzione per accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato dell'amministratore

  • art. 17, comma 1, lett. c), T.U.I.R.

    richiamato per qualificare il trattamento di fine mandato dell'amministratore e la deduzione anticipata di una quota di costi futuri

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti, non quando si contesti la valutazione giuridica o logica compiuta dal giudice.
  • Per essere dedotto in revocazione, l'errore di fatto deve risultare ictu oculi, senza necessità di ulteriori indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed essere decisivo, nel senso che la decisione sarebbe stata diversa in sua assenza.
  • Non sussiste errore revocatorio quando il fatto prospettato come erroneamente percepito abbia costituito oggetto di valutazione nel provvedimento impugnato o quando la decisione si fondi anche su una autonoma ratio non incisa dalla dedotta svista.
  • La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate nel giudizio precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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