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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3753/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio di calzature contestate come contraffazione. Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha valutato le decisioni emesse in ambito UE che avevano dichiarato la nullità della registrazione del modello/marchio (in particolare relativo al marchio "Crocs"), che secondo la nuova formulazione dell'art. 474 c.p. costituisce presupposto oggettivo del reato. Inoltre viene censurata la carenza di motivazione del decreto di sequestro circa la finalità probatoria concreta perseguita e il vincolo di pertinenzialità, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità di motivazione specifica anche per cose costituenti corpo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è obbligo del giudice penale decidere in via incidentale sull'esistenza e validità della registrazione del modello/marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali. Il Tribunale di Roma aveva omesso tale preliminare verifica e si era limitato ad affermare che i potenziali acquirenti non potevano essere a conoscenza della nullità, atteggiamento ritenuto inaccettabile. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame che accerti la corrispondenza merceologica con le pronunce europee richiamate e dia adeguata motivazione sulla finalità probatoria del sequestro, in conformità ai principi delle Sezioni Unite. Sul secondo motivo la Corte si è pronunciata come non necessario approfondire, rimandando comunque il Tribunale a osservare l'insegnamento sul contenuto motivazionale del decreto di sequestro.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 474 nel senso che la configurabilità del reato di contraffazione richiede l'esistenza e la validità sostanziale del marchio/modello; il giudice penale deve accertare incidentale la validità anche alla luce delle norme sovranazionali.

  • art. 473 cod. pen.

    Unitamente all'art. 474, dopo le modifiche introdotte dalla legge 23/07/2009 n.99, è stato interpretato come richiedente non solo la domanda di registrazione ma l'effettivo conseguimento del diritto di privativa per la configurabilità della fattispecie.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato nel capo d'imputazione contestuale; nella decisione ha funzione descrittiva del quadro accusatorio ma l'accertamento sostanziale ha riguardato soprattutto la disciplina della contraffazione (art.474).

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame e il giudice competente per la revoca/conferma del provvedimento; la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma ai sensi del comma 5.

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve, anche se riguarda cose costituenti corpo del reato, contenere una motivazione che specifichi la finalità probatoria perseguita; obbligo ribadito dalla Corte per il giudice di merito in sede di rinvio.

  • Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019 (Qiu)

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito la necessità per il giudice penale di verificare incidentale la validità delle registrazioni di marchi/modelli e che ha ritenuto che la declaratoria di nullità europea può escludere il presupposto del reato; principio richiamato e applicato nella presente decisione.

Massime di principio

  • Quando è contestata la contraffazione di un marchio o modello, il giudice penale deve accertare in via incidentale l'esistenza e la validità del titolo di privativa anche sulla base di pronunce nazionali o sovranazionali che ne dichiarino la nullità.
  • La mera constatazione che i potenziali acquirenti ignorino pronunce di nullità non esonera il giudice dall'accertamento della validità del titolo: la validità è presupposto oggettivo del reato.
  • Se il provvedimento di sequestro non contiene una motivazione specifica e contestuale circa la finalità probatoria perseguita (anche quando riguardi cose costituenti corpo del reato), il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato.
  • In caso di pronunce europee che riguardano un modello/marchio, il giudice deve verificare la corrispondenza merceologica tra le merci sequestrate e l'oggetto della pronuncia europea per valutare la rilevanza assorbente di tale pronuncia.
  • Se manca la preliminare indagine sulla validità del titolo industriale la strada corretta è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di svolgere l'accertamento richiesto e motivare adeguatamente.
  • La modifica legislativa (legge 23/07/2009 n.99) ha orientato la giurisprudenza verso il requisito dell'effettivo conseguimento del diritto di privativa, non limitandosi solo al deposito della domanda.

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