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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione e rettifica dell'imposta di registro relativo alla compravendita del 29 aprile 2002, sostenendo che l'atto riguardasse esclusivamente un'azienda destinata alla rivendita di articoli di tabaccheria elencati nell'allegato 9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, e non un'attività di bar-gelateria. La CTR aveva invece motivato la propria decisione facendo riferimento alla cessione dell'attività di bar-gelateria, confondendo tale contratto con quello oggetto dell'accertamento. Il ricorrente ha inoltre contestato la condanna alle spese del primo grado, poiché la compensazione disposta dalla CTP non era stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione, poiché la CTR aveva esaminato un oggetto negoziale diverso da quello effettivamente sottoposto a giudizio. Ha inoltre accolto il motivo sulle spese, rilevando che, in assenza di appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, sulla compensazione delle spese disposta dalla CTP si era formato il giudicato. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nel merito e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.M. 4 agosto 1988, n. 375, allegato 9

    La controversia riguardava la cessione di un'azienda avente per oggetto la rivendita di articoli di tabaccheria compresi nell'allegato 9. La Corte ha precisato che l'oggetto effettivo dell'atto doveva essere correttamente individuato dalla CTR.

  • Principio del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate

    La statuizione della CTP sulla compensazione delle spese, non impugnata con appello incidentale dall'Agenzia delle Entrate, era divenuta definitiva e non poteva essere modificata dalla CTR.

Massime di principio

  • Il giudice deve esaminare esattamente l'atto, il contratto e l'oggetto della pretesa tributaria effettivamente contestati; una decisione basata su un negozio diverso è viziata per incoerenza della motivazione.
  • Quando esistono più contratti relativi ad attività diverse, ciascun contratto deve essere valutato autonomamente ai fini dell'imposta e del giudizio.
  • Le statuizioni della sentenza di primo grado non specificamente impugnate, comprese quelle sulle spese, possono formare giudicato interno e non possono essere modificate d'ufficio dal giudice d'appello.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva nel merito: comporta la rinnovazione dell'esame da parte del giudice di rinvio secondo i principi indicati dalla Corte.

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