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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44334/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

CIRILLO aveva impugnato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 22/05/2020 che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio in concorso (artt. 110, 56, 575, 577 n.3, 416 bis 1 c.p.), contestandogli il ruolo di vedetta con l'uso della propria autovettura e segnalazioni ai complici. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'equa riparazione per ingiusta detenzione per 337 giorni e liquidato in suo favore euro 79.471,34 (euro 235,82 al giorno), ritenendo che gli indizi cautelari fossero generici e non provassero che Cirillo avesse dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p. e carenza di motivazione sulla mancata prova che Cirillo non avesse contribuito a determinare la detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui non emergeva dalla ordinanza di custodia cautelare una condotta del Cirillo che, valutata come grave indizio in fase cautelare, potesse invece configurarsi come comportamento doloso o gravemente colposo idoneo a escludere il diritto all'equa riparazione. Il Ministero non ha indicato fatti concreti tratti dall'ordinanza che dimostrassero un contributo causale certo del Cirillo alla misura cautelare. Perciò il provvedimento di merito è stato sostanzialmente confermato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferita alla disciplina dell'equa riparazione per ingiusta detenzione: il giudice deve accertare la sussistenza della privazione ingiusta della libertà e l'assenza di contributo del richiedente alla causazione della custodia mediante dolo o colpa grave; l'accertamento può avvenire anche d'ufficio e il richiedente ha comunque la possibilità di contribuire alla prova della propria estraneità.

  • artt. 110, 56, 575, 577 n.3, 416 bis, cod. pen.

    Norme penali richiamate nell'ordinanza cautelare come titolo di reato (concorso, tentato omicidio, circostanze aggravanti e associazione): nella decisione di merito tali contestazioni sono state ritenute insufficienti, nei fatti emersi, a dimostrare che gli indizi cautelari costituissero prova di una condotta del Cirillo che avesse causato la custodia per dolo o colpa grave.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. U. 9/7/2003 Azgejui; Sez. 4, n. 42298/2004)

    Principio che l'equa riparazione è un'obbligazione di diritto pubblico, non risarcitoria nel senso tradizionale, e che va riconosciuta se sussistono entrambe le condizioni: privazione ingiusta della libertà e mancata contribuzione del detenuto alla sua causazione per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve verificare entrambe le condizioni.

Massime di principio

  • Per ottenere l'equa riparazione è necessario dimostrare la privazione ingiusta della libertà e l'assoluzione/proscioglimento dalle imputazioni: inoltre va escluso che il richiedente abbia causato la detenzione con dolo o colpa grave.
  • Il giudice della riparazione deve accertare entrambe le condizioni anche d'ufficio; il richiedente ha però l'onere di fornire elementi utili alla valutazione.
  • Non bastano indizi generici (presenza nei pressi del fatto, identificazioni nelle immagini, uso del veicolo, frasi intercettate) se non è dimostrato che tali elementi costituivano un contributo causale certo alla misura cautelare e che tale contributo derivi da condotte dolose o gravemente colpose del richiedente.
  • In un ricorso avverso una decisione di riparazione lo Stato/ricorrente deve specificare e provare, riferendosi all'ordinanza cautelare, i comportamenti concreti del detenuto che possano essere ritenuti causa della privazione della libertà; l'assenza di tale prova comporta il rigetto dell'impugnazione.
  • Nella quantificazione dell'equa riparazione si può adottare un importo giornaliero (nella specie euro 235,82) moltiplicato per i giorni di detenzione riconosciuti, salvo prova di danni ulteriori.

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