Cassazione Penale, Ordinanza n. 19687/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità di due imputati per concorso in furto aggravato, rideterminando solo il trattamento sanzionatorio dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti hanno dedotto: 1) la mancanza dell'elemento soggettivo, sostenendo di non essere consapevoli dell'illecito utilizzo dell'acqua comunale tramite allaccio abusivo e dell'assenza di un regolare contratto di fornitura; 2) la richiesta di riqualificazione del fatto in appropriazione indebita; 3) per uno dei ricorrenti, l'omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena; 4) per entrambi, l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sull'assenza del dolo e sulla richiesta di riqualificazione in appropriazione indebita, osservando che gli imputati erano consapevoli dell'illecita utilizzazione dell'acqua comunale mediante allaccio abusivo e che la fattispecie di furto aggravato era pienamente integrata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul diniego della sospensione condizionale della pena, perché la Corte territoriale aveva motivato con argomenti logici e prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati, valorizzando la reiterazione della condotta illecita. Infine, ha escluso la prescrizione poiché il termine massimo maturerà solo il 16 aprile 2029, calcolando una prescrizione di anni dodici e mesi sei decorrente dall'11 agosto 2016, oltre a 64 giorni di sospensione per la disciplina emergenziale COVID-19. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato per il vincolo della continuazione nel capo di imputazione per il furto aggravato contestato
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, ritenuta integrata nel caso concreto
art. 625, nn. 2 e 7, c.p.
aggravanti del furto contestate e confermate
prescrizione del reato
la Corte calcola il termine massimo in anni dodici e mesi sei, decorrente dall'11 agosto 2016, con sospensione di 64 giorni per COVID-19, escludendo che il reato sia estinto
sospensione condizionale della pena
il diniego è ritenuto correttamente motivato sulla base della reiterazione della condotta e di una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati
disciplina emergenziale COVID-19
considerata ai fini della sospensione del termine di prescrizione per 64 giorni
Massime di principio
- Nel furto aggravato relativo all'illecito utilizzo di acqua mediante allaccio abusivo, l'elemento soggettivo può desumersi dalla piena consapevolezza dell'assenza di un regolare titolo di fornitura e dell'illiceità della disponibilità del bene.
- La richiesta di riqualificazione in appropriazione indebita è infondata quando la disponibilità del bene non sia in alcun modo lecita e la condotta integri invece tutti gli elementi del furto.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando il giudice di merito fonda il giudizio prognostico sfavorevole su elementi concreti della personalità e sulla reiterazione della condotta illecita, e non sulla sola gravità astratta del reato.
- La prescrizione va valutata calcolando il termine massimo applicabile al reato, il dies a quo e le eventuali sospensioni normative; se il termine non è ancora maturato, la deduzione è infondata in cassazione.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso e porre le spese e la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti.
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