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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33189/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, aveva ridotto la pena a nove mesi di arresto ed euro 3.100,00 di ammenda. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo all'utilizzazione dell'accertamento ematico come elemento dimostrativo della qualità di conducente; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto che le prime doglianze mirassero a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali la motivazione della Corte territoriale sul diniego del beneficio. Quanto alla sostituzione della pena detentiva, ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva già spiegato l'assenza dei presupposti previsti dalla legge n. 689 del 1981, e reiterava sostanzialmente le censure formulate in appello senza una critica specifica al provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Le censure sulla responsabilità e sull'accertamento ematico comportavano una rivalutazione del fatto e della prova; quella sulle attenuanti generiche contestava una motivazione ritenuta immune da vizi logici; quella sulla sostituzione della pena detentiva non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e riproponeva le doglianze già respinte in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice applicata dai giudici di merito per la condanna dell'imputato; il testo della decisione non specifica ulteriormente la condotta concreta contestata.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione non consente una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto né l'adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione logica, coerente con le risultanze processuali e quindi non censurabile in cassazione.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la carenza di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità.

  • legge n. 689 del 1981

    La mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria è stata confermata in ragione dell'assenza dei presupposti, come motivata dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto o una rivalutazione alternativa del compendio probatorio riservato al giudice di merito; il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti propri del sindacato di legittimità.
  • È inammissibile la censura che sollecita una diversa valutazione della prova o della qualificazione del fatto senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente con le risultanze processuali e priva di vizi giuridicamente rilevanti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve costituire una critica argomentata e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello e da quel giudice motivatamente respinte determina l'inammissibilità.
  • La condanna conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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