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Sentenza

Sentenza n. 5148/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250031125, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 4 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 11 dicembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, e per la condanna del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..

Giustizia amministrativa202600479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per potersi immatricolare e frequentare un corso universitario presso l’Università di Bologna. Ha dedotto la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 44-bis del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato la valutazione consolare sull’insufficienza dei mezzi economici propri e familiari. Ha evidenziato l’esonero dalle tasse universitarie, il contributo prepagato per il vitto, l’idoneità alla borsa di studio, la disponibilità di somme proprie e il reddito e i risparmi della madre, garante del soggiorno. Ha inoltre dedotto che il padre, non sponsor, amministrava i beni della famiglia senza percepire redditi formalmente documentati e che la disponibilità di un’abitazione familiare gratuita riduceva le esigenze di mantenimento. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’amministrazione al rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistente un deficit istruttorio, con correlato vizio motivazionale, poiché il Consolato aveva valutato l’insufficienza delle risorse senza considerare adeguatamente tutti gli elementi documentati. In particolare, dovevano essere rivalutati lo stipendio mensile e i risparmi della madre, anche alla luce dell’assenza di altri figli e della disponibilità gratuita dell’abitazione familiare; il deposito bancario intestato al ricorrente, quasi coincidente con l’importo previsto dalla tabella applicabile, non poteva essere escluso per il solo fatto dell’accredito ravvicinato alla domanda; l’esonero dalla contribuzione universitaria e il contributo per il vitto incidevano sulle spese complessive; inoltre, il visto per studio ha durata annuale e le successive esigenze di permanenza sono oggetto di valutazione in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice ha quindi annullato il diniego e ordinato all’amministrazione di riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo. Ha respinto, allo stato, la domanda di condanna al rilascio del visto, poiché l’annullamento per difetto di istruttoria imponeva la riedizione del potere e non consentiva di sostituire la valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale parametro della disciplina del soggiorno per motivi di studio e dei relativi requisiti.

  • art. 44-bis d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente quale norma applicabile alla procedura di ingresso e soggiorno per motivi di studio.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Indicato come base normativa della richiesta del visto di ingresso per motivi di studio.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato in relazione alla tabella ministeriale concernente la disponibilità dei mezzi di sostentamento.

  • art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011

    Richiamato quale disciplina dei requisiti per il rilascio del visto per studio.

  • punto 15 dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011

    Individua, secondo quanto dedotto e valutato nella sentenza, gli elementi da considerare per i mezzi economici necessari al soggiorno per studio.

  • tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2000

    Utilizzata come parametro quantitativo per valutare la disponibilità economica del richiedente.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Ha impedito, in presenza della necessità di rieditare il potere amministrativo, la condanna immediata al rilascio del visto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio, la valutazione dei mezzi di sostentamento deve considerare complessivamente le risorse del richiedente e del garante, nonché le spese effettive del soggiorno e gli eventuali esoneri o contributi relativi alla frequenza universitaria.
  • L’amministrazione non può escludere automaticamente la rilevanza di una somma depositata sul conto del richiedente poco prima della domanda di visto soltanto in ragione della prossimità temporale dell’accredito; tale circostanza può essere valutata insieme agli altri elementi, ma richiede un’istruttoria concreta sulle effettive disponibilità e sulla loro provenienza.
  • La valutazione della capacità economica del garante deve tenere conto non solo del reddito mensile, ma anche dei risparmi, delle spese effettive a carico del nucleo familiare, dell’assenza di ulteriori familiari da mantenere e della disponibilità gratuita dell’abitazione.
  • Quando il diniego di un visto per studio è annullato per difetto di istruttoria e motivazione, il giudice deve normalmente limitarsi a ordinare il riesame dell’istanza, indicando gli elementi da rivalutare, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione mediante una condanna immediata al rilascio del visto.
  • Il giudice può imporre un termine per il riesame dell’istanza annullata, configurando un vincolo conformativo che obbliga l’amministrazione a svolgere una nuova valutazione coerente con gli elementi istruttori individuati nella sentenza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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