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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20945/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Savino impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari a suo carico per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), in relazione a frasi da lui pronunciate durante una manifestazione pubblica nelle quali accusava ufficiali dei Carabinieri di aver incassato tangenti connesse ad appalti. Il ricorrente non contestava di aver pronunciato le frasi, ma sosteneva di aver agito sulla base della convinzione dell'esistenza di responsabilità degli accusati (avendo già denunciato i fatti), per cui le condotte, al più, sarebbero configurabili come diffamazione e non come calunnia. Contestava inoltre la sussistenza della misura cautelare, denunciando che era stata motivata sull'erroneo presupposto che gli arresti domiciliari fossero necessari per impedire la reiterazione del reato, mentre in realtà la misura avrebbe mirato a impedirgli la partecipazione a manifestazioni pubbliche.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, pur essendo il reato di calunnia un reato di pericolo e potendosi configurare anche senza l'effettivo avvio di un procedimento penale, l'elemento distintivo è che la falsa imputazione debba essere di per sé idonea a determinare l'esercizio dell'azione penale e, soprattutto, che la falsa denuncia sia stata diretta in qualche forma all'autorità competente o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire alla prima. Nel caso concreto le accuse erano state profferite in una manifestazione pubblica davanti alla sede del Comando della Legione dei Carabinieri e, benché idonee a raggiungere l'autorità giudiziaria in astratto, non risultava un atto diretto e personale nei confronti dell'autorità giudiziaria né l'accertamento dell'elemento soggettivo tipico della calunnia. Di conseguenza le condotte potevano, eventualmente, essere valutate come diffamazione ma non come calunnia: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP che aveva disposto la misura, ha dichiarato la cessazione della misura cautelare e ha disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Il reato di calunnia è reato di pericolo: non è necessario che si sia effettivamente instaurato un procedimento penale, basta che la falsa incolpazione contenga elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona individuabile. Tuttavia, perché sussista calunnia occorre che la falsa denuncia sia stata diretta, in qualsiasi forma, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità obbligata a riferire.

  • art. 595 c.p.

    Le false accuse rese nel corso di una manifestazione pubblica che non costituiscano atto diretto all'autorità giudiziaria possono integrare il reato di diffamazione, non necessariamente la calunnia.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti della motivazione e della esposizione dei motivi nel ricorso, indicante che la motivazione in cassazione deve svolgersi entro i limiti necessari per la decisione.

  • art. 626 c.p.p.

    Previsione procedurale che impone la comunicazione al Procuratore generale per competenza, a seguito della decisione di annullamento e cessazione della misura cautelare.

Massime di principio

  • Per configurare la calunnia ai sensi dell'art. 368 c.p. non è sufficiente l'esposizione di false accuse in pubblico: è necessario che la condotta sia in qualche forma diretta all'autorità competente o ad un soggetto obbligato a riferire, tale da poter concretamente attivare l'azione penale; altrimenti si valuta la fattispecie come diffamazione.
  • La 'denuncia' ai fini della calunnia va intesa come informazione idonea ad attivare un procedimento penale e non richiede sempre una formalità specifica, ma occorre comunque un contatto diretto o un atto equipollente rivolto all'autorità giudiziaria.
  • La buona fede soggettiva (es. convinzione della colpevolezza e precedenti denunce) può incidere sulla qualificazione dell'atto e sull'elemento psicologico richiesto per la calunnia; tali elementi devono essere valutati concretamente e possono escludere l'elemento doloso della calunnia, orientando verso la qualificazione come diffamazione.
  • Le misure cautelari (es. arresti domiciliari) devono essere motivate sulla base dei presupposti di necessità e proporzionalità: non possono essere giustificate in modo esclusivo o sproporzionato per impedire la partecipazione a manifestazioni o attività di protesta, a meno che ricorrano elementi concreti che dimostrino il rischio di reiterazione del reato.
  • In casi simili è fondamentale verificare: a) la natura e il contenuto dell'accusa (se contiene elementi idonei a far partire l'azione penale); b) il destinatario e la modalità della comunicazione (se diretta all'autorità giudiziaria o ad altro soggetto obbligato a riferire); c) l'elemento soggettivo (conoscenza dell'innocenza dell'accusato); d) l'idoneità e la proporzionalità della misura cautelare adottata.

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