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Sentenza

Sentenza n. 1428/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione n. 7082/2021 del 22.09.2021 a firma del Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa, notificata a mezzo PEC in data 22/09/2021 ed avente ad oggetto: “Decadenza degli effetti comunicazioni di subingresso per l’attività di commercio su aree pubbliche per irregolarità contributiva”, con il quale il Comune di Livorno ha disposto e determinato: 1. la decadenza degli effetti della comunicazione di subingresso (prot. N.13611 del 30/01/2020) per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica presentata dal titolare “codice A”; 2. la decadenza degli effetti della comunicazione di subingresso (prot. N. 16398 del 09/02/2021) per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica presentata dal titolare “codice B”; 3. la decadenza degli effetti della comunicazione di subingresso (prot. N. 29081 del 08/03/2021) per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica presentata dal titolare “codice C”; nonché ogni atto precedente e/o conseguente, ancorché non conosciuto e, segnatamente, la comunicazione di avvio del procedimento prot. N. 22918 del 23/02/2021 e prot. N. 13415 del 12/03/2021.

Giustizia amministrativa202101410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di decadenza degli effetti delle comunicazioni di subingresso nell'attività di commercio su area pubblica per irregolarità contributiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che aveva dichiarato la decadenza degli effetti di tre comunicazioni di subingresso: la prima relativa all'affitto del ramo d'azienda a un terzo, la seconda relativa alla reintestazione dell'attività alla titolare originaria dopo la risoluzione consensuale del contratto di affitto e la terza relativa a un successivo subingresso per affitto d'azienda. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sproporzione, perplessità della motivazione e dell'istruttoria. Secondo la ricorrente, l'irregolarità contributiva accertata riguardava esclusivamente l'ex affittuario e non poteva produrre automaticamente effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, una volta cessato il rapporto privatistico e comunicata la reintestazione. Ha invocato il principio di personalità della responsabilità amministrativa, negando che la normativa regionale consentisse una responsabilità oggettiva o solidaristica del concessionario per le violazioni altrui. Ha inoltre lamentato l'assenza di una specifica verifica della propria posizione contributiva, la mancata differenziazione delle posizioni dei soggetti coinvolti, la disparità di trattamento e lo sviamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina della legge regionale Toscana n. 62/2018, rilevando che l'art. 44 impone la verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio e dei controlli sui titoli abilitativi; l'art. 93, quale disposizione speciale per il subingresso nel commercio su aree pubbliche, prescrive la verifica della regolarità contributiva sia del cedente sia del subentrante; l'art. 127, comma 1, lett. e), prevede la decadenza del titolo quando, decorso il termine di 180 giorni dall'esito negativo della verifica, non sia intervenuta la regolarizzazione. Poiché la disciplina attribuisce rilevanza a entrambe le posizioni contributive e collega la decadenza all'irregolarità non sanata di uno dei soggetti della vicenda circolatoria, l'irregolarità dell'affittuario era idonea a determinare la decadenza anche dopo la reintestazione e indipendentemente dalla cessazione dei rapporti privatistici. Il Comune non ha imputato alla ricorrente la responsabilità per l'inadempimento del terzo, ma ha applicato un meccanismo legale volto a impedire che l'irregolarità contributiva fosse elusa mediante successive cessioni dell'azienda. Il TAR ha quindi escluso la violazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa e i dedotti vizi di motivazione, istruttoria, illogicità, sproporzione e disparità di trattamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 l.r. Toscana n. 62/2018

    Disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio e il rilascio contestuale dell'autorizzazione all'esercizio e della concessione di posteggio.

  • art. 44 l.r. Toscana n. 62/2018

    Impone la verifica telematica della regolarità contributiva ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e dei controlli correlati all'esercizio dell'attività.

  • art. 90 l.r. Toscana n. 62/2018

    Prevede in via generale il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo in caso di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, ferma la disciplina speciale del commercio su aree pubbliche.

  • art. 93 l.r. Toscana n. 62/2018

    Nel subingresso nel commercio su aree pubbliche impone la verifica della regolarità contributiva sia del cedente sia del subentrante, secondo i termini ordinari o differiti previsti dalla norma.

  • art. 127, comma 1, lett. e), l.r. Toscana n. 62/2018

    Collega la decadenza del titolo al decorso di 180 giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva senza intervenuta regolarizzazione; l'irregolarità di uno dei soggetti sottoposti alla verifica può quindi determinare la decadenza degli effetti del titolo.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato quale base delle comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza.

  • art. 3 Cost.

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente ma esclusa dal giudice alla luce della legittimità del meccanismo regionale applicato.

  • art. 97 Cost.

    La violazione è stata dedotta in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma il giudice non ha ravvisato i relativi vizi.

Massime di principio

  • Nel subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche, una disciplina regionale che imponga la verifica della regolarità contributiva sia del cedente sia del subentrante attribuisce rilevanza autonoma a entrambe le posizioni ai fini della conservazione degli effetti del titolo abilitativo.
  • Quando la legge collega la decadenza del titolo al mancato superamento, entro un termine prefissato, dell'esito negativo della verifica contributiva, l'irregolarità non sanata di uno dei soggetti sottoposti alla verifica può determinare la decadenza anche nei confronti del titolare originario o di altro soggetto coinvolto nella circolazione del titolo.
  • La decadenza derivante dall'irregolarità contributiva del subentrante non costituisce imputazione al cedente della responsabilità amministrativa per l'inadempimento altrui, ma applicazione di un meccanismo legale oggettivo di conservazione della regolarità contributiva nella circolazione dei titoli.
  • La cessazione del rapporto privatistico di affitto d'azienda e la successiva reintestazione dell'attività non neutralizzano gli effetti dell'irregolarità contributiva rilevante ai sensi della disciplina speciale sul subingresso, quando la normativa considera la reintestazione una vicenda di subingresso e sottopone a verifica cedente e subentrante.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di vendita
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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