Sentenza n. 1047/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prova di idoneità di stenografia manuale, nonché atti successivi della procedura e diniego di accesso alla registrazione audio della dettatura
Esito
Favorevole al resistente (commissione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato l'esito negativo della prova di stenografia manuale e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e gli atti conseguenti. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 9 della lex specialis, della direttiva ministeriale n. 3 del 2018 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza, lesione del legittimo affidamento e del favor partecipationis. In particolare, si sosteneva che il brano estratto per la sessione cui avevano partecipato fosse eccessivamente difficile, perché caratterizzato da linguaggio tecnico-scientifico e poco chiaro, non coerente con il riferimento della lex specialis al saggio di stenografia; si lamentavano inoltre una maggiore durata della pulitura del brano, una velocità di dettatura eccessiva, problemi tecnici di riproduzione audio e una disparità rispetto alle altre sessioni, desunta anche dal ridotto numero di candidati idonei. Le ricorrenti chiedevano una verificazione o una consulenza tecnica. Il secondo motivo censurava il diniego di accesso alla registrazione audio del brano dettato, ritenuta necessaria per verificare le asserite anomalie tecniche della prova. Era stata altresì proposta domanda di risarcimento in forma specifica mediante ammissione alle successive prove, eventualmente attraverso una sessione suppletiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha interpretato il riferimento della lex specialis al “saggio di stenografia” in senso letterale, come prova o esperimento pratico volto ad accertare la capacità stenotipica, e non come richiamo a un genere letterario narrativo. Ha ritenuto legittima la scelta della Commissione di selezionare casualmente, tra volumi omogenei di resoconti parlamentari, il volume e la pagina da cui estrarre il brano, considerando tale metodologia coerente con l'oggetto del concorso e idonea a garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. La maggiore o minore complessità concettuale o tecnica del testo non incide, secondo il Collegio, sulla difficoltà della prova stenotipica, poiché per lo stenotipista il testo è neutro e rileva esclusivamente la padronanza della tecnica di trascrizione. Le contestazioni sulla presunta maggiore difficoltà, sulla pulitura del brano e sui problemi tecnici sono state ritenute generiche, apodittiche e prive di principio di prova; il verbale della sessione, non recando menzione di disfunzioni, documenta lo svolgimento regolare della prova, salva querela di falso. È stata quindi respinta anche la richiesta di verificazione o CTU. Quanto all'accesso, il diniego della registrazione audio è stato ritenuto legittimo perché il file non era previsto dalla lex specialis come atto della procedura e non era stato conservato dalla Commissione; i verbali sono stati considerati gli atti pubblici necessari e sufficienti a documentare le attività concorsuali e a consentire il controllo di legalità. La domanda risarcitoria in forma specifica è stata respinta insieme alla domanda di annullamento. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese per la controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 9 della lex specialis del concorso
Il riferimento è stato interpretato come prova pratica diretta ad accertare la capacità stenotipica, non come indicazione di un genere letterario narrativo.
direttiva ministeriale n. 3 del 24 aprile 2018
La censura fondata sulla direttiva non è stata accolta, poiché la procedura è stata ritenuta organizzata secondo criteri di imparzialità e trasparenza e le doglianze sulla difficoltà della prova sono risultate generiche.
artt. 3, 34 e 97 Cost.
Non è stata ravvisata alcuna violazione dei principi di uguaglianza, accesso ai pubblici uffici, imparzialità e buon andamento, essendo stata applicata una metodologia uniforme e casuale di selezione dei brani.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta in quanto collegata a una pretesa illegittimità degli atti concorsuali non riconosciuta dal Collegio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il diniego di accesso alla registrazione audio è stato ritenuto legittimo perché il supporto non era stato acquisito né conservato come atto della procedura.
Massime di principio
- Nelle prove pratiche di stenotipia, il riferimento della lex specialis al “saggio” deve essere inteso come prova o esperimento volto ad accertare la capacità tecnica, salvo diversa specifica previsione, e non come richiamo a un particolare genere letterario del testo dettato.
- Quando una commissione concorsuale seleziona casualmente i brani tra testi omogenei e applica la medesima metodologia a tutte le sessioni, la maggiore o minore difficoltà concreta del singolo brano costituisce, di regola, un'alea concorsuale fisiologica e non determina illegittimità in assenza di prova di arbitrarietà, irragionevolezza o disparità di trattamento.
- Nella valutazione di una prova stenotipica, la complessità concettuale o tecnica del testo e la sua maggiore o minore agevolezza di comprensione non costituiscono, di per sé, parametri rilevanti, poiché assume rilievo la capacità tecnica di trascrivere i fonemi indipendentemente dal significato del testo.
- Le contestazioni relative a disfunzioni tecniche durante una prova concorsuale devono essere specifiche e sorrette almeno da un principio di prova; in mancanza, il verbale della commissione, quale atto pubblico, documenta lo svolgimento delle operazioni fino a querela di falso.
- L'amministrazione non è tenuta a conservare o ostendere un supporto audio non previsto dalla lex specialis come atto della procedura e non acquisito agli atti; i verbali della commissione possono costituire documentazione necessaria e sufficiente delle operazioni concorsuali.
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