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Sentenza

Sentenza n. 2690/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como – Sezione Lavoro n. 140/2024.

Giustizia amministrativa202600444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como – Sezione Lavoro n. 140/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, notificata il 4 settembre 2024 e passata in giudicato, che lo aveva condannato a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Il Ministero ha sostenuto, mediante una nota depositata in prossimità della camera di consiglio, che il pagamento sarebbe avvenuto il 15 dicembre 2025, richiamando un riscontro contenuto in un file Excel non depositato. La ricorrente ha contestato l'effettiva ricezione delle somme e l'insufficienza della prova dell'adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendolo procedibile perché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario, e fondato perché la spettanza delle somme risultava dalla sentenza passata in giudicato mentre il Ministero non aveva fornito prova idonea dell'avvenuto adempimento. La mera nota amministrativa, priva dell'allegato file Excel richiamato, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il pagamento. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con intervento su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e adempimento entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il creditore deve attendere il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996; decorso tale termine, il ricorso è procedibile.
  • Quando il giudicato riconosce al privato il diritto a somme determinate o determinabili, l'amministrazione deve dimostrare in modo documentato l'avvenuto pagamento; la mera allegazione contenuta in una nota amministrativa, priva della documentazione richiamata, non è sufficiente a provare l'ottemperanza.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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