Ordinanza n. 2962/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione notificata a mezzo pec in data 19 febbraio 2026 relativa al diniego espresso avverso la domanda presentata dalla parte ricorrente a valere sul “Fondo per l'innovazione in agricoltura _ anno 2024 Codice Domanda: INN24_2X9I3IKI Azienda Agricola Ricciardi Carmine”; - della comunicazione di esito istruttorio negativo relativa al Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_2X9I3IKI - Azienda Agricola Carmine Ricciardi Protocollo n. 0035677 del 13-10-2025; - dell’elenco delle domande convalidate - Fondo Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura pubblicato da ISMEA in data 03.09.2025; - dell’elenco aggiornato delle domande pervenute e stato del procedimento del 23 dicembre 2025 ove la ricorrente ricopre la posizione n. 1331 delle domande “finanziabili per capienza fondi”; - delle istruzioni Operative I.S.M.E.A. per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024; - di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso e comunicazione di esito istruttorio negativo relativi alla domanda di finanziamento al Fondo per l’innovazione in agricoltura, nonché atti connessi e graduatorie
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego espresso comunicato il 19 febbraio 2026, l’esito istruttorio negativo del 13 ottobre 2025, gli elenchi delle domande convalidate e delle domande pervenute, nonché le istruzioni operative del Fondo per l’innovazione in agricoltura relative all’anno 2024. Il diniego riguardava una domanda collocata in posizione finanziabile per capienza dei fondi. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il difetto di istruttoria, contestando l’applicazione della prescrizione di cui all’art. 6.2, n. 5, della lex specialis quanto alla documentazione richiesta a pena di esclusione. Ha sostenuto di avere comunque attestato l’assenza di esposizioni o sofferenze bancarie mediante la visura della Centrale dei Rischi del 5 novembre 2024, allegata alla domanda, e mediante ulteriore visura del 20 ottobre 2025, prodotta in sede di controdeduzioni, relativa al periodo settembre 2022-agosto 2025.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che non potesse escludersi la possibile fondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria. In particolare, ha rilevato l’apparente incertezza della prescrizione della lex specialis sulla documentazione richiesta a pena di esclusione e la rilevanza sostanziale dei requisiti relativi all’assenza di esposizioni o sofferenze bancarie, che la ricorrente aveva comunque documentato. Il giudice non ha però definito la domanda di annullamento né ha concesso una sospensione espressa degli atti impugnati: ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti collocate in posizione migliore nella graduatoria, imponendo alla ricorrente di notificare loro il ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione degli indirizzi PEC da parte dell’amministrazione. ISMEA dovrà fornire l’elenco degli indirizzi entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro dieci giorni dalle notifiche. Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante sollecita fissazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per l’udienza pubblica del 25 novembre 2026. Ogni ulteriore decisione, in rito e nel merito, è stata riservata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che le esigenze cautelari della parte ricorrente possono trovare tutela con la sollecita fissazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una distinta misura sospensiva.
art. 6.2, n. 5, della lex specialis
prescrizione prevista dall’art. 6.2. n. 5 della lex specialis, circa la documentazione richiesta a pena di esclusione
La prescrizione è stata ritenuta, in sede cautelare, apparentemente incerta quanto alla documentazione richiesta e alla sua rilevanza ai fini dell’esclusione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’apparente incertezza di una clausola della lex specialis relativa alla documentazione richiesta a pena di esclusione, unita alla produzione di documentazione sostanzialmente idonea a dimostrare il requisito, può integrare un profilo di possibile fondatezza della censura di difetto di istruttoria.
- Quando l’annullamento di un atto relativo a una graduatoria di finanziamento può incidere sulla posizione di altri partecipanti utilmente classificati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le posizioni collocate in graduatoria anteriormente a quella del ricorrente.
- L’integrazione del contraddittorio può essere organizzata imponendo all’amministrazione di fornire gli indirizzi PEC dei controinteressati e al ricorrente di notificare individualmente il ricorso entro il termine stabilito dal giudice, con successivo deposito delle prove di notifica.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, con riserva delle ulteriori decisioni processuali e sostanziali.
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