Cassazione Penale, Sentenza n. 23913/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'applicazione della recidiva (violazione dell'art. 99 c.p.). L'imputata aveva impugnato la ritenuta recidiva reiterata formulata in grado di appello: il motivo sosteneva che il fatto contestato era di modestissima gravità (sottrazione di generi alimentari da un supermercato) e che la recidiva non poteva essere mantenuta in assenza di una valutazione concreta e anteriore alla commissione dell'ultimo reato. La Corte di appello aveva invece ritenuto legittima la recidiva soprattutto sul rilievo che l'imputata aveva commesso altri furti dopo il fatto oggetto del processo, argomentazione contestata in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta della recidiva, rilevando che la valutazione della recidiva deve attenersi alla condotta rilevabile fino alla commissione dell'ultimo reato considerato e non può basarsi su reati commessi successivamente al fatto in giudizio. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per un nuovo giudizio sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 99 codice penale
La valutazione della recidiva deve riferirsi alla condotta del reo fino alla commissione dell'ultimo reato rispetto al quale essa è dedotta; non è ammissibile fondare la recidiva su reati commessi dopo il fatto oggetto del processo
art. 62, n. 4, codice penale
attenuante per minimo grado di offensività del fatto
La Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante della modestia del fatto; tale elemento è rilevante nel valutare la disapplicazione della recidiva, specie quando il fatto appare di scarsa gravità
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (richiamato con art.94 d.lgs. 150/2022 e art.17 d.l. 22/06/2023 n.75)
regole procedurali sulla trattazione senza intervento delle parti
Il ricorso è stato trattato senza udienza in base alla normativa richiamata; la Corte ha acquisito conclusioni scritte delle parti e ha deciso conformemente a tali disposizioni procedurali
Massime di principio
- La recidiva va valutata considerando esclusivamente la condotta e le condanne precedenti anteriori all'ultimo reato dedotto: i reati commessi dopo il fatto per cui si procede non possono giustificare la recidiva per quel fatto
- La modestia del fatto (es. sottrazione di generi alimentari di scarsa entità) è elemento rilevante per richiedere la disapplicazione della recidiva e l'applicazione di attenuanti
- Il giudice che conferma la recidiva deve motivare in modo concreto e specifico in che cosa consista la maggiore pericolosità sociale dell'imputato; mere affermazioni generiche di "impermeabilità ai moniti" non sono sufficienti
- Se la valutazione sulla recidiva è viziata per aver preso a riferimento comportamenti successivi al fatto, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quella determinazione e rinviare per un nuovo esame
- In procedimenti decisi sulla scorta di norme che consentono la trattazione senza udienza, le conclusioni scritte delle parti sostituiscono l'udienza; resta però indispensabile che la motivazione di merito sia adeguata e conforme ai principi di diritto
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