Sentenza n. 1813/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 89 del 14 febbraio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 febbraio 2024, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e condannato il Ministero a rilasciarla. Deduceva il perdurante inadempimento dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, constatando che la sentenza era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e che il termine di moratoria di 120 giorni era decorso senza che il Ministero vi desse esecuzione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta secondo il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, da attivare su istanza della parte dopo l’inutile decorso del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni, anche adottando gli eventuali atti di modifica del bilancio. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua: la Carta ha funzione di contributo per formazione e aggiornamento e non costituisce un corrispettivo. Le spese, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario; anche le eventuali spese dell’attività commissariale gravano sull’amministrazione inadempiente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato, è decorso il termine di moratoria e l’amministrazione permane inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), c.p.a., di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
La penalità di mora può essere negata quando, in considerazione della funzione non corrispettiva della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola per cui i compensi e le spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è applicabile per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza, e i relativi oneri restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue un giudicato dopo la sua notificazione e il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, avuto riguardo alla funzione della prestazione dovuta in forza del giudicato, la sua applicazione risulta manifestamente iniqua; nel caso della Carta elettronica docenti, la funzione di contributo per la formazione e l’aggiornamento, anziché di corrispettivo, giustifica il diniego.
- Le spese e i compensi dell’eventuale attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente, applicando per analogia la disciplina dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale anche al di fuori dei giudizi di ottemperanza regolati dalla legge n. 89/2001.
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