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Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 255 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Spese di giudizio, oneri accessori e maggiorazioni - Ricorso per ottemperanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per ottemperanza per ottenere il rimborso integrale delle spese di giudizio liquidate con sentenza della CTP di Alessandria (19/09/2022 n.236/2/2022). La controversia verteva su quali voci accessorie dovessero essere rimborsate: la ricorrente sosteneva spettassero, oltre al contributo unificato, contributo previdenziale e IVA, anche le spese generali (15%) e la maggiorazione del 50% prevista dall'art.15 co.2-septies D.Lgs.546/92 per le controversie ai sensi dell'art.17-bis; l'Ufficio aveva parzialmente pagato e contestava la spettanza della maggiorazione e la necessità di un’impugnazione in luogo del ricorso per ottemperanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le spese di giudizio sono quelle indicate dall'art.15 co.2-ter (onorari, diritti, spese generali, esborsi, contributo previdenziale, IVA ecc.) e che la maggiorazione del 50% di cui al co.2-septies è una voce distinta, prevista solo per le controversie ai sensi dell'art.17-bis. Poiché i primi giudici avevano liquidato '€1.500,00 oltre accessori di legge' senza menzionare la maggiorazione, ciò poteva significare o che la maggiorazione era già compresa nell'importo o che era stata implicitamente non riconosciuta: in ogni ipotesi si trattava di pronuncia sfavorevole che avrebbe dovuto essere impugnata e non fatta valere con un ricorso per ottemperanza. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto rigettato sul profilo della maggiorazione. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente l'istanza relativamente al mancato tempestivo pagamento delle spese generali (15%): l'Ufficio ha corrisposto tale importo tardivamente (dopo i 90 giorni) e ciò ha determinato la cessazione della materia del contendere per la parte pagata tardivamente; per il resto ha dichiarato le spese del procedimento di ottemperanza compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art.15 co.1

    "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza."

    Stabilisce il principio che la parte soccombente rimborsa le spese di giudizio; la liquidazione compete al giudice con la sentenza.

  • D.Lgs. 546/1992, art.15 co.2-ter

    "Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti."

    Elenca le voci tecniche che compongono le spese di giudizio; tali voci sono quelle che devono essere rimborsate come accessori di legge ordinari.

  • D.Lgs. 546/1992, art.15 co.2-septies

    "Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento."

    La maggiorazione del 50% è una voce aggiuntiva e distinta rispetto agli accessori tecnici; è specifica per le controversie disciplinate dall'art.17-bis e non si qualifica automaticamente come accessorio di legge tecnico.

  • D.Lgs. 546/1992, art.38

    Disciplina il termine (90 giorni) entro il quale l'Amministrazione deve adempiere al pagamento delle somme dovute per spese di lite; il mancato pagamento entro tale termine legittima il ricorso per ottemperanza e la tardività può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo procedimento.

  • D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (art.2 richiamato)

    Regola il calcolo delle spese generali (15%) e altre modalità di liquidazione delle voci previste dall'art.15 co.2-ter.

  • Giurisprudenza: Cass. Ord. n.9266/2023

    Ordinanza n. 9266 del 04/04/2023, Rv. 667559 - 01

    Richiamata per il principio relativo alla liquidazione dei compensi dei dottori commercialisti equiparati, in tema di tariffe professionali e applicazione delle tariffe forensi quando necessario.

  • Giurisprudenza: Cass. Ord. n.11286/2022

    Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022, Rv. 664349 - 01

    Richiamata per il principio che, se il pagamento non è effettuato entro 90 giorni, è ammesso il ricorso per ottemperanza e la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo.

Massime di principio

  • Distinguere sempre le 'spese di giudizio' tassativamente elencate dall'art.15 co.2-ter dalle maggiorazioni speciali (es. co.2-septies): la maggiorazione del 50% è una voce distinta e va trattata separatamente rispetto agli accessori tecnici.
  • Se la sentenza liquida un importo 'oltre accessori di legge' ma non menziona esplicitamente una maggiorazione richiesta, possono sussistere due casi: la maggiorazione è già compresa nel totale o è stata implicitamente esclusa; in caso di decisione sfavorevole occorre proporre impugnazione e non ricorso per ottemperanza.
  • Il ricorso per ottemperanza è lo strumento idoneo quando l'Amministrazione non paga quanto dovuto entro il termine di legge (90 giorni); se il pagamento avviene tardivamente, la materia del contendere può cessare ma la tardività influisce sulle spese del procedimento di ottemperanza (possibile compensazione).
  • Per far valere voci/non riconoscimenti specifici (es. maggiorazione 50%) è consigliabile che la parte le richieda espressamente in primo grado e impugni tempestivamente la mancata pronuncia; l'omessa impugnazione espone al rischio di perdere il diritto per strada.
  • La maggiorazione collegata alla procedura di mediazione (art.15 co.2-septies collegata ad art.17-bis) ha finalità sanzionatoria/indennitaria e richiede una valutazione concreta e, quando pertinente, una pronuncia esplicita del giudice; non si applica automaticamente senza verifica delle condizioni previste dalla norma.
  • Per il corretto calcolo delle voci accessorie (spese generali, contributo previdenziale, IVA, contributo unificato, esborsi) fare sempre riferimento alla liquidazione in sentenza e alla normativa/DM applicabile; eventuali pagamenti parziali o tardivi dell'Amministrazione non escludono il diritto ma incidono sulle modalità di tutela (impugnazione vs ottemperanza).

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