Cassazione Penale, Sentenza n. 16482/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che parzialmente confermava la confisca di immobili e accessori, deducendo due motivi: (1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio e mancata notificazione al terzo titolare (il figlio Rizzi Riccardo), con conseguente vizio procedurale; (2) carenza, illogicità e insufficienza della motivazione in relazione all'art. 24 del d.lgs. 159/2011, censurando la ritenuta sussistenza dei presupposti per la confisca (assenza di prova che i beni siano acquistati con proventi illeciti, richiamo a condanne pregresse non attuali, mancata prova di pericolosità attuale e di sistematicità nell'evasione fiscale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e aspecifici. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione analitica e puntuale, avendo anche chiarito che il terzo Rizzi Riccardo era stato regolarmente notificato (04/03/2020) e che i presupposti soggettivi e oggettivi della misura erano stati ricostruiti con sufficiente dettaglio. Perciò il ricorso non ha evidenziato una violazione di legge né una mancanza di motivazione rilevante ai fini di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 7
Disciplina i presupposti soggettivi per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha valutato quegli elementi per ricostruire il percorso criminale e la personalità del proposto.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 23
Riguarda la confisca e i relativi presupposti; la Corte d'appello ha richiamato le norme per giustificare la confisca degli immobili in base agli elementi di accumulazione illecita.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 24
Impone adeguati requisiti di motivazione per le misure di prevenzione; il ricorrente ha contestato la motivazione ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente e specifico.
art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Disposizione richiamata in materia di sintesi nella esposizione delle ragioni nel ricorso e nei limiti della motivazione da riportare in cassazione; la sentenza osserva i limiti di illustrazione dei motivi ai sensi dell'art. 173 disp. att.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e la comminazione di ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di cassazione nel procedimento di prevenzione i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o alternative non sono ammesse.
- La contestazione di nullità per mancata notifica richiede la prova della omissione: se il giudice di merito documenta la regolare notificazione il motivo è destinato a fallire.
- Per censurare la motivazione su presupposti di pericolosità o provenienza illecita dei beni occorre indicare elementi concreti che il giudice non abbia considerato o abbia omesso di valutare; la mera riproposizione di una lettura alternativa dei fatti non è sufficiente.
- La Corte di Cassazione, soprattutto in materia di misure di prevenzione, limita il sindacato al vizio di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente: bisogna dimostrare che un elemento decisivo non sia stato considerato.
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza prima di proporre impugnative di cassazione.
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