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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 17477 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato d'ufficio una plusvalenza IRPEF, ritenendo onerosa la cessione della licenza taxi effettuata nel 2003 e quantificando il corrispettivo in 122.713 euro e la plusvalenza imponibile in 28.224 euro. Il contribuente sosteneva invece che la cessione fosse gratuita e contestava sia la motivazione dell'avviso sia l'insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto, l'errata attribuzione a suo carico dell'onere della prova e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione del principio di autosufficienza, ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese. La Cassazione ha precisato che l'omessa dichiarazione dei redditi può consentire all'Ufficio di utilizzare presunzioni semplici, ma non trasferisce sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza del fatto imponibile: resta a carico dell'Agenzia la prova della natura onerosa della cessione e del relativo corrispettivo.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e l'allegazione degli atti richiamati. Il motivo basato su tale disposizione è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il motivo d'appello asseritamente non esaminato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37, 38, 39, 41 e 42

    Disciplinano i poteri di accertamento, la determinazione del reddito, l'accertamento d'ufficio e la motivazione degli avvisi. L'art. 41 consente, in caso di omessa dichiarazione, il ricorso anche a presunzioni semplici non qualificate; tuttavia l'Ufficio deve comunque provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Le presunzioni utilizzate nell'accertamento devono rispettare, nei casi previsti, i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La sentenza d'appello non poteva limitarsi a richiamare l'assenza di prova del contribuente senza valutare adeguatamente l'idoneità degli elementi utilizzati dall'Ufficio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, comma 2

    In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione può determinare il reddito anche sulla base di dati e notizie comunque raccolti, comprese presunzioni semplici. Tale facoltà probatoria non comporta però un'inversione dell'onere della prova.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. In materia tributaria spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, come l'esistenza di un corrispettivo e la natura onerosa della cessione; il contribuente può essere chiamato a fornire elementi contrari, ma non deve sostituirsi all'Ufficio nella prova del presupposto d'imposta.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La censura relativa all'omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contenuto dello specifico motivo d'appello.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione. La Corte ha accolto le censure concernenti l'insufficiente o apparente motivazione della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria accerta un reddito o una plusvalenza, deve dimostrare il fatto che genera l'imposizione, compresa la natura onerosa dell'operazione e, per quanto possibile, la quantificazione del corrispettivo.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi amplia i poteri di accertamento dell'Ufficio e consente il ricorso a presunzioni semplici, ma non determina automaticamente l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Un valore teorico o astratto di mercato può costituire un elemento indiziario, ma non è necessariamente sufficiente, da solo, a dimostrare che una cessione sia stata effettivamente onerosa o che il corrispettivo abbia uno specifico ammontare.
  • Il giudice tributario deve esaminare concretamente le contestazioni del contribuente e spiegare perché gli elementi presuntivi dell'Ufficio siano idonei a fondare la pretesa; una motivazione meramente apparente o fondata sul solo mancato assolvimento della prova da parte del contribuente può comportare la cassazione della sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione occorre riprodurre o indicare con precisione gli atti e i motivi processuali sui quali si fonda la censura, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

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