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Sentenza

Sentenza n. 2138/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 05.12.2025, volta ad ottenere copia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2470 del 01.03.2021 per Tasi 2015 e del relativo referto di notificazione.

Giustizia amministrativa202600314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso a un avviso di accertamento esecutivo TASI e al relativo referto di notificazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso del 5 dicembre 2025, avente a oggetto l'avviso di accertamento esecutivo n. 2470 del 1° marzo 2021 per TASI 2015 e il relativo referto di notificazione. L'accesso era finalizzato a verificare la regolarità della notificazione dell'atto presupposto a una comunicazione di fermo amministrativo notificata il 18 novembre 2025, così da poter tutelare i propri interessi giuridici. Il Comune non ha riscontrato efficacemente l'istanza entro trenta giorni: ha riferito di avere predisposto una risposta il 9 dicembre 2025, ma di averla inviata a un destinatario errato per errore materiale. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha trasmesso la documentazione alla difesa della ricorrente il 22 gennaio 2026 e l'ha depositata in giudizio. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il ricorso era fondato sull'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, sull'accesso difensivo, sulla piena ostensibilità degli atti di un procedimento tributario concluso, sulla regolarità dell'istanza sottoscritta anche per ratifica dalla contribuente e sulla formazione del silenzio-rifiuto per il decorso del termine di trenta giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché l'ostensione successiva alla proposizione del ricorso ha soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente, facendo venir meno l'interesse a una pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha tuttavia valutato la fondatezza virtuale del ricorso e lo ha ritenuto fondato. La ricorrente aveva un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla difesa contro il fermo amministrativo; la richiesta non era esplorativa e riguardava atti di un procedimento tributario ormai concluso, non coperti dall'esclusione relativa ai soli atti preparatori ancora in formazione. La formula utilizzata nell'istanza, unitamente al documento di identità e alla sottoscrizione per ratifica della contribuente, rendeva la richiesta inequivocabilmente imputabile all'interessata e sanava ex tunc eventuali dubbi sulla procura del difensore. Il Comune, non avendo fornito un riscontro efficace entro trenta giorni, aveva determinato la formazione del silenzio-rifiuto. L'invio della risposta a un destinatario errato costituiva una disfunzione organizzativa interna non opponibile alla cittadina. Pertanto, in assenza dell'ostensione, il ricorso sarebbe stato accolto e la soccombenza virtuale sarebbe stata imputabile al Comune. Nonostante ciò, il TAR ha compensato integralmente le spese, ravvisando eccezionali ragioni nel comportamento complessivo delle parti, considerato che il Comune aveva manifestato una tempestiva, seppur inefficace, intenzione di riscontro e aveva adempiuto immediatamente dopo aver conosciuto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza; interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento

    Il diritto di accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento; nel caso concreto tale requisito sussisteva in relazione alla necessità di difendersi contro il fermo amministrativo.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso per esigenze di difesa riceve una tutela rafforzata; la conoscenza degli atti richiesti era funzionale alla verifica della legittimità del provvedimento di fermo amministrativo.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla richiesta determina la formazione del silenzio-rifiuto; un riscontro inviato a un destinatario errato non impedisce tale effetto.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Consente la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo i criteri applicabili, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c.; nel caso concreto ha costituito la base per la compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni; il TAR le ha individuate nel comportamento complessivo delle parti e nell'adempimento dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • L'interesse all'accesso è diretto, concreto e attuale quando la conoscenza dei documenti richiesti è funzionale alla verifica della legittimità e alla difesa contro un provvedimento amministrativo che su quei documenti presupposti fonda i propri effetti; la richiesta non è in tal caso meramente esplorativa.
  • Gli atti di un procedimento tributario ormai concluso sono ostensibili, poiché l'esclusione dall'accesso riguarda i soli atti preparatori nel corso di formazione del provvedimento e non gli atti del procedimento definitivamente formato.
  • La sottoscrizione per ratifica dell'istanza di accesso da parte del titolare dell'interesse, accompagnata dall'identificazione dello stesso, rende la richiesta imputabile all'interessato e sana ex tunc eventuali dubbi sulla procura del difensore per la fase procedimentale.
  • L'invio della risposta a un destinatario errato costituisce una disfunzione organizzativa interna che non può pregiudicare il richiedente né impedire la formazione del silenzio-rifiuto decorso il termine previsto per il riscontro.
  • L'ostensione dei documenti dopo l'instaurazione del giudizio soddisfa l'interesse sostanziale all'accesso e determina la cessazione della materia del contendere; la fondatezza virtuale della pretesa può essere valutata esclusivamente ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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