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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19957/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato le domande, formulate in via gradata, di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ex art. 146 n.3 cod. pen., differimento facoltativo ex art. 147 n.2 cod. pen. e applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen. Il ricorrente invocava la gravità delle patologie (insufficienza respiratoria cronica, BPCO asmatiforme, OSAS, diabete mellito tipo 2 in scompenso, obesità di III stadio con deficit deambulatorio, ipertensione, cardiopatia ischemica, pregresso ictus, disturbo ansioso-depressivo) e l'aggravamento funzionale durante la detenzione, sostenendo che le condizioni di salute e l'assenza di presidi adeguati in carcere violassero il diritto alla salute e il senso di umanità. Il Tribunale aveva disposto accertamento peritale che ha confermato le patologie ma ha ritenuto le condizioni compatibili con il regime detentivo, rilevando che le riacutizzazioni sono in larga parte correlate a scarsa aderenza terapeutica e a rifiuti volontari di terapie; inoltre è stata valorizzata la persistente pericolosità sociale del detenuto, con informative della DDA e della Prefettura che segnalavano collegamenti con la criminalità organizzata. La difesa ha presentato ricorso per cassazione sostenendo la non compatibilità della detenzione con lo stato di salute e la necessità di garantire una esistenza dignitosa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l'applicazione dei principi di diritto da parte del Tribunale di sorveglianza. Ha confermato la necessità dell'accertamento peritale e la congruenza delle conclusioni peritali con la documentazione medica, rilevando che le patologie, benché gravi e croniche, risultano concretamente monitorate e curate in ambito carcerario, che le terapie equivalenti sono disponibili e che gli episodi di riacutizzazione sono in larga parte riconducibili a scarsa compliance o a rifiuto delle cure. Ha inoltre ritenuto rilevante la pericolosità sociale e i precedenti del ricorrente. Conseguentemente la Corte ha escluso il differimento obbligatorio e il differimento facoltativo della pena e non ha ritenuto necessario disporre la detenzione domiciliare; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen. (n. 3)

    Obbligo di disporre il differimento dell'esecuzione della pena quando una malattia particolarmente grave renda le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione e quando il paziente non risponda più ai trattamenti disponibili

  • art. 147 cod. pen. (comma 1, n. 2)

    Differimento facoltativo della pena quando esista una grave infermità fisica che non consenta di assicurare in carcere adeguate cure o comporti sofferenze aggiuntive tali da ledere il diritto alla salute e il senso di umanità

  • art. 47-ter ord. pen. (comma 1-ter)

    Possibilità per il tribunale di sorveglianza di applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare valutando il bilanciamento tra esigenze di cura e di sicurezza

  • art. 11 ord. pen.

    Riferimento alla possibilità di effettuare accertamenti e interventi sanitari all'esterno dell'istituto penitenziario ove necessario

  • art. 32 Cost. e art. 27 Cost. (richiamati nella giurisprudenza)

    Principi costituzionali che tutelano il diritto alla salute e vietano trattamenti contrari al senso dell'umanità; il giudice deve evitare trattamenti che comportino sofferenze aggiuntive intollerabili

Massime di principio

  • Il giudice deve valutare lo stato di salute del detenuto in modo concreto e documentato, avvalendosi di accertamenti peritali quando necessario
  • La sussistenza di patologie gravi non determina automaticamente il differimento della pena: è essenziale verificare la compatibilità con le cure e i presidi disponibili in carcere
  • Le riacutizzazioni dovute a scarsa compliance terapeutica o a rifiuto volontario delle cure possono escludere il differimento della pena (autoproduzione dell'aggravamento ostativa alla misura)
  • Il bilanciamento tra diritto alla salute/senso di umanità e esigenze di sicurezza sociale e di esecuzione della pena è centrale: la sofferenza aggiuntiva deve superare la soglia della tollerabilità per giustificare misure alternative
  • La persistente pericolosità sociale, i precedenti e i collegamenti con organizzazioni criminali sono fattori rilevanti che possono precludere l'ammissione a misure alternative per motivi di sicurezza
  • È possibile disporre misure di tutela sanitaria in ambito penitenziario (monitoraggio, ricovero ospedaliero, terapie equivalenti) e queste misure, se concretamente assicurate, riducono la necessità del differimento o della detenzione domiciliare
  • La mancanza di presidi idonei nella singola cella o struttura deve essere segnalata e valutata, ma l'assenza di tali presidi non vale automaticamente a favore del differimento se l'amministrazione ha fornito cure e possibilità di ricovero

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