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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17148/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per furto aggravato di energia elettrica, con censure sulla valutazione delle prove (presunta insufficienza e inversione dell'onere della prova; utilizzo di elementi indiziari quali striature e aloni sul contatore; contestazione della sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento) e richiesta di revoca della condizione imposta alla sospensione condizionale della pena consistente nella pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità e motivazione non manifestamente illogica; terzo motivo generico). Ha invece accolto il quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che subordinava la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, rilevando che la pubblicazione ex art.36 c.p. può costituire sanzione accessoria ma non può essere imposta come condizione della sospensione ai sensi dell'art.165 c.p. salvo che la legge la preveda come accessorio; inoltre l'applicazione di tale condizione non può fondarsi semplicemente sul fatto che l'imputato abbia già goduto del beneficio. La Corte ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame del solo profilo relativo alla subordinazione della sospensione alla pubblicazione.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    L'art.165 regola la sospensione condizionale della pena e le condizioni che il giudice può porre: la Corte afferma che la pubblicazione sul sito del Ministero non può essere imposta come condizione di sospensione se non è prevista dalla legge come sanzione accessoria.

  • art. 36 cod. pen.

    L'art.36 disciplina l'esecuzione di pene accessorie come la pubblicazione della sentenza: la pubblicazione è possibile come sanzione accessoria prevista dalla legge ed eseguita d'ufficio a spese del condannato, ma non come condizione della sospensione a titolo di mera 'riparazione' salvo che ciò sia espressamente previsto.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale che consente la presentazione di requisitoria scritta dal Procuratore generale; citata in riferimento alle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 47216 del 28/05/2016 (Zagaria)

    Giurisprudenza richiamata: sancisce che la pubblicazione sul sito del Ministero può essere disposta esclusivamente come sanzione accessoria prevista dalla legge e non come condizione della sospensione ai sensi dell'art.165.

  • Cass. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 (Musa)

    Giurisprudenza richiamata per il principio di non sindacabilità in sede di legittimità di un percorso argomentativo non manifestamente illogico nella valutazione del compendio probatorio.

Massime di principio

  • La pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia può essere disposta solo come sanzione accessoria prevista dalla legge (art.36 c.p.) e non come condizione della sospensione condizionale (art.165 c.p.) a meno che la legge non la preveda espressamente.
  • Se il giudice intende subordinare la sospensione condizionale alla 'riparazione' mediante pubblicazione, deve motivare in che modo e in quale misura quella pubblicazione ripari il danno e non può limitarsi a richiamare il precedente godimento del beneficio da parte dell'imputato.
  • In sede di Cassazione non è consentito rinnovare un diverso apprezzamento del compendio probatorio salvo che la motivazione della corte territoriale sia manifestamente illogica; censure generiche o rivalutazioni dei fatti sono inammissibili.
  • Le doglianze generiche sulla mancata valorizzazione di elementi attenuanti rischiano di essere dichiarate inammissibili se non indicano con precisione quali elementi siano stati ignorati e in che modo avrebbero influito sul giudizio di equivalenza.
  • In caso di annullamento parziale per vizi relativamente a condizioni imposte alla sospensione, la Corte di Cassazione normalmente rinvia ad altra sezione della corte territoriale per un nuovo esame limitato al profilo censurato.

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