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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15151/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava ad impugnare il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della domanda di concessione di permessi premio. Il Tribunale aveva motivato il diniego con la circostanza che l'esecuzione riguardava reati ostativi e con la mancata produzione, oltre i dieci anni di pena scontati, di elementi concreti idonei a superare la presunzione di perdurante pericolosità. Il ricorrente allegava invece che il periodo di pena riferibile ai reati ostativi (art. 4‑bis) era già stato esaurito e chiedeva la scissione del cumulo; denunciava inoltre la mancata acquisizione di documentazione/relazione di sintesi e l'omessa attivazione d'ufficio di attività istruttorie sulle sue allegazioni, deducendo carenza e apparente contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Ha ritenuto fondato il ricorso perché il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di scissione del cumulo (carenza motivazionale) e non aveva compiutamente valutato/neppure attivato verifiche istruttorie sulla pretesa esaurizione delle pene ostative, né argomentato in concreto i profili da cui desumere il mancato superamento della presunzione relativa di pericolosità, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.253/2019 e della giurisprudenza della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 4‑bis ord. pen.

    Regola i reati ostativi al beneficio; la Corte ricorda che, ai fini del computo del periodo minimo di pena per i permessi premio, il "dies a quo" decorre dall'esaurimento dell'espiazione delle pene relative ai reati ostativi quando il cumulo comprende anche tali pene.

  • Corte Costituzionale, sent. n.253 del 2019

    La pronuncia impone al giudice di valutare la possibilità di concessione dei benefici anche in presenza di reati ostativi sulla base di elementi fattuali che possano contrastare la presunzione di perdurante pericolosità; la decisione richiede al giudice di non dichiarare automaticamente inammissibili le istanze prive di specifiche prove tecniche, potendo il giudice completare l'istruttoria d'ufficio.

  • Cassazione, Sez. I, n. 1446 del 10.12.2009

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il computo del periodo minimo decorre dall'esaurimento delle pene relative ai reati ostativi nel caso di cumulo materiale che le comprenda.

  • Cassazione, Sez. I, n. 33743 del 14.7.2021

    Conferma che è illegittima la decisione che dichiari inammissibile l'istanza per mancata allegazione di elementi: è sufficiente l'allegazione di elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione di pericolosità e il giudice può integrare l'istruttoria d'ufficio.

Massime di principio

  • Se il cumulo comprende pene relative a reati ostativi, per il calcolo del periodo minimo necessario a chiedere permessi premio il "dies a quo" decorre dall'esaurimento dell'espiazione delle pene riferibili ai reati ostativi e non dall'inizio della detenzione.
  • La richiesta di scissione del cumulo deve essere esaminata e motivata dal giudice: l'omissione costituisce vizio motivazionale che può portare all'annullamento e al rinvio.
  • Dopo la Corte Costituzionale n.253/2019 il giudice non può rigettare automaticamente le domande per permessi premio formate da soggetti condannati per reati ostativi per mera carenza di "prove tecniche": è sufficiente l'allegazione di elementi fattuali che, anche logicamente, possano contrastare la presunzione di perdurante pericolosità (es. assenza di procedure penali successive, partecipazione al trattamento rieducativo, mancanza di contatti con la criminalità organizzata).
  • Il giudice di sorveglianza ha il potere e talvolta il dovere di attivare d'ufficio accertamenti istruttori per verificare le allegazioni del richiedente; il mancato svolgimento di tali verifiche può integrare motivo di annullamento.
  • In caso di motivazione apparentemente generica o di omissione su questioni rilevanti (scissione del cumulo, esaurimento pene ostative, prove fattuali contrarie alla presunzione di pericolosità), è probabile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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