Sentenza del 02/03/2020 n. 648 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - appello - termine lungo - sei mesi - è tale - tardività dell'appello - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione in appello di una sentenza della commissione tributaria oltre il termine semestrale previsto per il cosiddetto "termine lungo"; la questione centrale è la decorrenza e l'applicabilità del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. alle sentenze tributarie e il rilievo della comunicazione/avviso di deposito effettuata dalla segreteria
La decisione
l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 327 c.p.c. all'intero ordinamento processuale, comprese le sentenze delle commissioni tributarie, e ha stabilito che il termine di sei mesi decorre dal deposito della sentenza; la comunicazione dell'avviso di deposito da parte della segreteria non incide sulla decorrenza. L'eccezione salva riguarda solo la parte contumace che riesca a dimostrare di non avere avuto alcuna conoscenza del processo, circostanza non ravvisabile nel caso di un contribuente che propone appello oltre il termine
Norme richiamate
art. 327 Codice di Procedura Civile
la norma sul termine lungo semestrale si estende all'intero ordinamento processuale e si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie; il termine di sei mesi decorre dal deposito della sentenza e non dalla comunicazione dell'avviso da parte della segreteria; solo la parte contumace che provi di non aver avuto conoscenza del processo può sottrarsi alla perdita del termine
Massime di principio
- Il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. si applica anche ai giudizi tributari: le sentenze delle commissioni tributarie non possono essere impugnate dopo sei mesi dal deposito.
- La decorrenza del termine va calcolata dal deposito della sentenza (data di deposito/pubblicazione), non dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito da parte della segreteria.
- La comunicazione a cura della segreteria non sospende né interrompe il termine: l'assenza di tale comunicazione non produce, di regola, effetti favorevoli alla parte che impugna tardivamente.
- Solo se la parte è rimasta effettivamente contumace e riesce a provare di non aver avuto alcuna conoscenza del processo può essere riconsiderata la decorrenza del termine; tale possibilità è però difficile da provare, specialmente se la stessa parte ha poi proposto impugnazione oltre il termine.
- In caso di dubbio sulla data di deposito è fondamentale acquisire il certificato di deposito o prova ufficiale della pubblicazione della sentenza per calcolare correttamente i termini.
- Se si riceve notifica/avviso tardiva, valutare subito la documentazione e, se possibile, proporre rimedi processuali solo quando esistono chiari presupposti di contumacia o irregolare costituzione delle parti.
Testo integrale
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