Cassazione Penale, Sentenza n. 05958/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di censura relativo al trattamento sanzionatorio: la difesa deduce vizio di motivazione con riferimento all'invocata recidiva reiterata. Si sostiene che la Corte territoriale abbia motivato sufficientemente l'esistenza della recidiva ma non abbia specificato la natura "reiterata" della stessa (aspetto dedotto in specifico motivo d'appello), omettendo di esplicitare le ragioni che hanno portato al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza e se tale giudizio sia stato influenzato dalla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e dal limite di cui al comma 4 dell'art. 69 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'aumento di pena per la recidiva reiterata (art. 99 c.p.) presuppone che, al momento del nuovo reato, l'imputato fosse nelle condizioni di chi avrebbe già potuto subire l'aumento per recidiva (avendo commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più antecedente delitto non colposo). La Corte ha osservato che la motivazione della Corte d'appello si è limitata a richiamare l'esistenza di precedenti, includendo anche una contravvenzione (irrilevante ai fini dell'aggravante), senza rendere esplicito il nesso cronologico e i requisiti richiesti dalla norma. Non potendo in questa sede acquisire direttamente il certificato del casellario giudiziale (atto non processuale), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. La condanna per il reato di sostituzione di persona resta altrimenti confermata salvo esito del nuovo giudizio sul profilo della recidiva.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
L'aggravante della recidiva reiterata richiede che, al momento del nuovo reato, l'imputato fosse nella condizione di chi potrebbe avere applicata la disciplina della recidiva (ossia abbia commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più antecedente delitto non colposo). Non è necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva in altra sentenza, ma occorre che i precedenti soddisfino i requisiti sostanziali e cronologici previsti dalla norma.
art. 69 cod. procedura penale, comma 4
Il riferimento al comma 4 riguarda il limite normativo che può influenzare il giudizio di bilanciamento delle circostanze e l'equivalenza delle attenuanti/maggioranti: la sussistenza della recidiva reiterata può incidere su tale bilanciamento, pertanto la motivazione deve indicare chiaramente se e come la recidiva abbia inciso sul trattamento sanzionatorio.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023 - Sabatini; Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022 - Aguì)
La giurisprudenza chiarisce che non basta la mera esistenza di precedenti: occorre che essi risultino in modo da porre l'agente nella situazione normativa prevista per la recidiva reiterata (precedente condanna irrevocabile antecedente di delitto non colposo e successivo reato). Tale orientamento guida la valutazione della sufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Per applicare la recidiva reiterata occorre motivare specificamente non solo l'esistenza di precedenti, ma anche la loro natura e l'ordine cronologico richiesto dalla norma (precedente condanna irrevocabile per un delitto non colposo e successiva commissione di altro reato).
- Le contravvenzioni sono irrilevanti ai fini dell'aggravante per recidiva reiterata e non possono essere considerate a supporto dell'aumento di pena previsto dall'art. 99 c.p.
- La motivazione deve esplicitare se e in che misura la recidiva ha inciso sul bilanciamento delle circostanze e sul limite previsto (es. richiamato comma 4 dell'art. 69 c.p.p.): la mancanza di specifica motivazione su questo punto può determinare l'annullamento della statuizione relativa alla recidiva.
- Il certificato del casellario giudiziale è atto non processuale e non è direttamente acquisibile dalla Cassazione: pertanto è fondamentale che, nelle decisioni di merito, i giudici rendano chiari e dettagliati i fatti e gli elementi processuali sui quali si fonda il riconoscimento della recidiva, così da consentire il controllo di legittimità.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente censure specifiche sulla ricorrenza e sulla natura "reiterata" della recidiva e richiedere al giudice motivazioni puntuali su quali precedenti siano stati considerati e perché soddisfano i requisiti normativi.
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