Cassazione Civile, Ordinanza n. 25538/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Perugia, quale giudice di rinvio dopo precedente cassazione, che aveva: rideterminato i compensi del giudizio di primo grado; disposto il rimborso delle spese del giudizio di legittimità; e compensato per metà le spese del giudizio di rinvio. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi. Con il primo si è denunciata violazione dell'art. 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, oltre a difetto di motivazione, perché la compensazione parziale delle spese di rinvio era stata giustificata dalla sola mancata opposizione del Ministero all'accoglimento della domanda. Con il secondo motivo si è censurata la liquidazione delle spese dei due gradi di merito in euro 915 ciascuno, sul rilievo che era stata esclusa del tutto la fase istruttoria, benché nel procedimento per equa riparazione tale fase debba essere remunerata e comprenda l'esame degli scritti e documenti delle altre parti, anche quando la controparte si sia costituita.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto illegittima la compensazione del 50% delle spese del giudizio di rinvio, perché la mancata opposizione dell'Amministrazione non integra, di per sé, i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Ha inoltre ritenuto errata l'esclusione della fase istruttoria nella liquidazione delle spese del procedimento di equa riparazione, affermando che essa va considerata ai fini del compenso del difensore. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha deciso nel merito, rideterminando integralmente le spese dei giudizi di merito, di rinvio e di legittimità a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese può operare solo in presenza di gravi ed eccezionali motivi; la mera non opposizione della parte pubblica all'accoglimento della domanda non basta a giustificare la compensazione parziale.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La fase istruttoria o di trattazione comprende l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti e deve essere considerata nella liquidazione del compenso.
L. 24 marzo 2001, n. 89
Nel procedimento per equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo le spese processuali vanno liquidate tenendo conto anche della fase istruttoria.
art. 385 c.p.c.
La Corte, ravvisando l'assenza di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione del provvedimento impugnato.
Corte cost. n. 77/2018
Ha ristretto l'ambito applicativo della compensazione delle spese, richiedendo i presupposti di gravità ed eccezionalità.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese non può essere fondata su ragioni meramente formali o sulla sola mancata opposizione della parte soccombente sostanziale, essendo necessari gravi ed eccezionali motivi effettivi.
- Nel procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, la liquidazione delle spese deve includere anche il compenso per la fase istruttoria/trattazione quando la controparte si sia costituita e abbia depositato scritti o documenti.
- Se la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, cassato il provvedimento impugnato, decidere direttamente nel merito e rideterminare le spese.
- La fase istruttoria ai fini della tariffa forense non coincide con attività probatoria in senso stretto, ma comprende anche l'esame del materiale difensivo prodotto dalle altre parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25474/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25480/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25487/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →