Cassazione Penale, Sentenza n. 31733/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli che aveva confermato la loro condanna, emessa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di trent'anni di reclusione per l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso di una persona attinta da cinque colpi d'arma da fuoco nel quartiere Sanità di Napoli il 6 ottobre 2002. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, la vittima, appartenente al clan di riferimento, era stata eliminata per ammanchi di denaro connessi alle attività illecite e per ulteriori contrasti interni; uno degli imputati avrebbe disposto l'omicidio quale mandante, mentre l'altro avrebbe partecipato all'agguato guidando il ciclomotore utilizzato dall'esecutore materiale. Il compendio probatorio comprendeva dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, attività investigative e missive provenienti dal presunto mandante. Il primo imputato ha dedotto: violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione delle chiamate in reità e correità, assumendo l'assenza di riscontri individualizzanti e la circolarità delle fonti dichiarative; inidoneità delle missive a riscontrare la chiamata dell'esecutore materiale, contestando sia l'identificazione della vittima nel soggetto indicato nelle lettere sia la loro collocazione temporale e il loro significato; diniego delle attenuanti generiche e mancata adeguata considerazione della giovane età e di altri elementi favorevoli, nonché della pena determinata in misura superiore al minimo. Il secondo imputato, che in appello aveva rinunciato alle censure sulla responsabilità e sulle aggravanti, ha dedotto il vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, valorizzando il ruolo di conducente del ciclomotore, la giovane età, la confessione spontanea resa nel giudizio di appello e la condotta processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Quanto al presunto mandante, ha ritenuto infondate o aspecifiche le censure sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevando che i giudici di merito avevano fornito una motivazione coerente sull'autonomia e sull'efficacia dei riscontri, sulla provenienza delle informazioni da soggetti inseriti nei vertici del sodalizio e sulla convergenza di più fonti. Ha inoltre ritenuto inammissibili, perché non dedotte in appello, le doglianze relative all'identificazione del soggetto indicato nelle missive e alla loro collocazione temporale; le ha comunque considerate manifestamente infondate nel merito. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il riferimento alla gravità del reato, all'intensità del dolo, al movente abietto, alla personalità negativa dell'agente e all'assenza di elementi positivi prevalenti. Quanto al secondo imputato, la Corte ha confermato che la concessione delle attenuanti generiche presuppone elementi concretamente favorevoli e che la confessione può essere svalutata quando tardiva, strumentale, dettata dall'ineluttabilità dell'accusa o comunque priva di effettiva utilità probatoria. La sentenza di condanna è rimasta pertanto ferma.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione complessiva delle chiamate in reità e correità quando siano sostenute da riscontri autonomi o comunque da fonti conoscitive qualificate e convergenti.
art. 195 c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la deposizione de relato resta soggetta al libero apprezzamento del giudice, che può preferirla alla versione della fonte diretta con motivazione non manifestamente illogica.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Inammissibilità dei motivi non dedotti con l'appello, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Questioni non sottoposte al giudice d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Cognizione della Corte di cassazione.
La Corte ha collegato la norma al limite di deducibilità in cassazione delle questioni non devolute al giudice d'appello, ammettendo l'esame solo nei casi eccezionali previsti.
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche.
Il riconoscimento richiede elementi concretamente positivi idonei ad adeguare la pena alla gravità effettiva del fatto e alla personalità del reo; la sola incensuratezza non è sufficiente.
art. 133 c.p.
Gravità del reato e capacità a delinquere.
Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche su elementi oggettivi e soggettivi riferibili alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, purché la motivazione sia complessiva e non illogica.
art. 442 c.p.p.
Diminuzione di pena nel giudizio abbreviato.
La norma è richiamata in relazione alla diminuzione già riconosciuta ai condannati all'esito del rito abbreviato.
art. 606 c.p.p.
Casi di ricorso per cassazione.
La Corte ha disposto il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese processuali.
art. 3 Cost.
Principio di ragionevolezza.
La funzione delle attenuanti generiche è anche quella di consentire un adeguamento ragionevole della pena alle peculiarità concrete del fatto.
art. 27, comma 3, Cost.
La pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
La Corte lo richiama quale parametro cui deve conformarsi l'adeguamento individualizzato della sanzione.
art. 575 c.p.
La responsabilità è stata affermata per l'omicidio, aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso.
art. 577 c.p.
Aggravanti dell'omicidio.
La sentenza di merito ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante del metodo mafioso.
La sentenza di merito ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire riscontro reciproco o elemento di conferma quando provengano da fonti dotate di autonoma posizione conoscitiva e presentino contenuti convergenti, anche se inserite in un flusso informativo interno al sodalizio; non è sempre necessario ricostruire ogni passaggio della catena informativa quando la conoscenza derivi dal patrimonio conoscitivo qualificato del gruppo criminale.
- La valutazione delle chiamate in reità e correità non è viziata dalla mera prospettazione difensiva di una possibile fonte comune o di una circolarità della prova, se i giudici di merito hanno indicato elementi concreti di autonomia, ricchezza informativa e convergenza delle dichiarazioni.
- In tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile il teste de relato anche quando la sua deposizione contrasti con quella della fonte diretta, purché la scelta della versione privilegiata sia sorretta da motivazione critica e non manifestamente illogica.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate con i motivi di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non fossero deducibili anteriormente; il giudice d'appello non è tenuto a motivare su questioni sottratte alla sua cognizione.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede l'esame analitico di ogni elemento prospettato dalla difesa, quando la decisione indichi in modo complessivo e non illogico gli elementi ostativi, quali gravità del fatto, intensità del dolo, movente abietto e personalità negativa.
- La confessione spontanea è astrattamente valutabile come elemento favorevole ai fini delle attenuanti generiche, ma può essere privata di rilievo quando sia tardiva, strumentale, resa in presenza dell'inevitabilità dell'accertamento probatorio o comunque non abbia apportato un'effettiva utilità all'accertamento dei fatti o delle responsabilità altrui.
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