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Sentenza

Sentenza n. 1562/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 54/2025 pubblicata il 12.02.2025 del Tribunale di Ravenna.

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 54/2025, relativa al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 54/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025 e passata in giudicato, dopo averla notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha lamentato la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto l'ottemperanza, nonché la corresponsione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito producendo documentazione, non contestata, attestante il pagamento del capitale dopo la notifica e il deposito del ricorso, avvenuti il 5 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al capitale, poiché il pagamento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa corrispondente. Ha accolto il ricorso limitatamente agli interessi liquidati dal giudice ordinario e ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta nominato nel Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Ha respinto la domanda di penalità di mora: la sentenza civile già riconosceva interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, misura ritenuta equa anche ai fini dell’art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600, oltre spese generali e accessori, e alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm.., salvo il diritto di parte ricorrente alla corresponsione degli interessi liquidati dal G.O.

    Il pagamento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale comporta la cessazione della materia del contendere, ferma la tutela per le somme ancora dovute, qui costituite dagli interessi liquidati dal giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando la pronuncia da eseguire già riconosce interessi e rivalutazione monetaria e tale ristoro è ritenuto equo anche rispetto alla finalità dell’art. 114, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere per la parte pagata, senza precludere l’ordine di esecuzione per le ulteriori somme ancora dovute in base al titolo.
  • La penalità di mora può essere respinta se il titolo da eseguire prevede già interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e il giudice ritiene tale misura equa ai fini dell’art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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