Cassazione Civile, Ordinanza n. 36675/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che il ricorso notificato non era stato depositato nei termini previsti dalla legge. Ha inoltre preso atto della rinuncia dell'Agenzia delle entrate al controricorso e ad ogni pretesa sulle spese, disponendo pertanto che nulla fosse posto a carico delle parti per le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasceva dal silenzio-rifiuto dell'amministrazione su una domanda di rimborso della ritenuta fiscale operata dal sostituto d'imposta. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale; l'Agenzia aveva impugnato, ma dopo un primo passaggio in Cassazione con accoglimento parziale e rinvio, la CTR Lazio aveva nuovamente rigettato la pretesa del contribuente. Avverso quest'ultima decisione il contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione, notificato ma non depositato nei termini di legge. L'Agenzia si costituiva con controricorso, salvo poi rinunciare al controricorso e ad ogni pretesa sulle spese. La Corte ha rilevato la mancata tempestiva produzione del ricorso e ne ha dichiarato l'improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo o il mancato deposito del ricorso notificato nei termini di legge comporta l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla difesa svolta dalla controparte.
- La rinuncia del controricorrente al controricorso e alle spese non elimina la causa di improcedibilità già maturata per il ricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e la controparte rinuncia a coltivare pretese sulle spese, la Corte può disporre la compensazione sostanziale con statuizione di nulla per le spese.
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