Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19097/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria che aveva accolto l'appello della società contribuente e dichiarato non dovuto il maggior importo relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) per l'anno 2010. Il ricorso articolava cinque motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per presunto giudicato esterno e ne bis in idem rispetto a pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni tariffarie; nullità della sentenza di appello per motivazione omessa o apparente (art. 132 c.p.c., n.4); omesso esame di fatti decisivi; e violazione di norme sul rispetto del limite di legge delle tariffe comunali (art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997, e disposizioni collegate), con la tesi che le delibere istitutive e tariffarie avevano rispettato i limiti di legge.

La decisione

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia da parte del Comune; la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per accordo tra le parti. La Corte ha altresì chiarito che non sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo), richiamando orientamento della Cassazione secondo cui quella misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.

    Gli specifici motivi di cassazione invocati facevano riferimento a queste norme: n.3 (difetto di giurisdizione), n.4 (nullità per motivazione omessa o apparente) e n.5 (omesso esame di fatti decisivi).

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato nella censura sul giudicato esterno; la parte sosteneva che esistessero pronunce amministrative idonee a escludere o limitare la decisione del giudice tributario (effetto di cosa giudicata o preclusione).

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. nella doglianza sul ne bis in idem e sul giudicato esterno rispetto a decisioni amministrative sulle deliberazioni tariffarie.

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Invocato con riferimento alla motivazione della sentenza di appello; la censura è che la motivazione sarebbe stata omessa o apparente.

  • art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nella contestazione relativa al rispetto del limite legale delle tariffe comunali per il CIMP; la parte ricorrente sosteneva che le delibere avessero rispettato tale limite.

  • art. 7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005

    Normativa collegata al sistema sanzionatorio/tariffario in materia di pubblicità e canoni, invocata nel contesto della legittimità delle tariffe comunali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente; la Corte ha ritenuto non applicabile tale istituto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando orientamento della Corte di Cassazione.

  • l. n. 228/2012, comma 17

    Citata in relazione alla modifica normativa che ha introdotto la disposizione sull'onere aggiuntivo del contributo unificato; utilizzata per spiegare l'ambito di applicazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto quella misura si applica solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione il processo viene dichiarato estinto e la Corte non decide nel merito; è quindi spesso preferibile valutare attentamente l'opportunità della rinuncia quando si vuole una pronuncia sul merito.
  • La rinuncia al ricorso non comporta, di regola, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; tale contributo si applica solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità e la misura è interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza.
  • Quando si impugnano decisioni relative a tariffe comunali (es. CIMP) è importante verificare se la questione sia già stata decisa dal giudice amministrativo: se esiste un giudicato esterno o pronunce amministrative dirimenti, occorre sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza del giudice tributario o di preclusione per cosa giudicata.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e riferiti alle fattispecie previste dall'art. 360 c.p.c. (difetto di giurisdizione, vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, ecc.); le censure generiche o apodittiche rischiano di essere inefficaci.
  • In caso di accordo tra le parti sulle spese processuali la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese anche in caso di estinzione per rinuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.